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Su omologazione e legittimità dei dispositivi "speed check"

01-12-2015 / Punti di vista

Comando di Polizia Municipale e Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico

Nota del Comando di Polizia Municipale e del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico del Comune di Ferrara

 

In riferimento alle dichiarazioni del signor Anio Benazzi riportate nell'articolo de "Il Resto del Carlino - edizione di Ferrara" martedì 1 dicembre 2015 a pagina 7, relativamente alla omologazione e legittimità dei dispositivi "speed check", desideriamo precisare alcuni elementi importanti.

Il Ministero dei Trasporti ha fornito su questi dispositivi nel 2013 il seguente parere (n. 2318, del 23.4.2013)

I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice (D.lgs. n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati, senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi. Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l'installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.

Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. f), del Codice della Strada.

Le circolari n. 1638 dell'8 aprile 2014 e la n. 1870 del 18 aprile 2014 del Ministero dei Trasporti, in sostanza riconoscono la legittimità dei dissuasori, a condizione che gli stessi, ogni tanto, vengano usati con all'interno un vero dispositivo di rilevazione della velocità.

L'utilizzo è disciplinato dall'art. 142 del Nuovo Codice della Strada ai commi:

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con nota Prot. n. 1561 del 13.03.2013 il MIT precisa al punto 5 che il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza nelle immediate vicinanze del simbolo di cui all'art. 125, c. 2 del Regolamento fig. II 111, (simbolo Polizia Municipale) indipendentemente dalla colorazione, che costituisce un elemento non indispensabile.

Il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, con nota n. 1561/2013, ha confermato le proprie precedenti direttive secondo cui i dispositivi autovelox mobili possono essere resi operativi collocandoli all'interno degli armadietti preinstallati sulle strade del centro abitato, purché nelle immediate vicinanze siano presenti gli agenti di polizia. La direttiva ministeriale specifica che "non è necessario che gli agenti siano in posizioni visibili agli utenti, poiché l'obbligo legale di visibilità riguarda gli oggetti, cioè la postazione di rilevamento della velocità e deve essere soddisfatto, perciò, solo mediante il relativo segnale di avvertimento sia preventivo che collocato a ridosso del box in cui viene inserito il misuratore".


Comando di Polizia Municipale

Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico