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COMMERCIO E SICUREZZA - Provvedimento in materia di sicurezza urbana in vigore dal 24 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016

L'Ordinanza del Sindaco per contrastare gli effetti dell'abuso di sostanze alcoliche

17-12-2015 / Giorno per giorno

Il Sindaco di Ferrara ha firmato oggi, giovedì 17 dicembre 2015, un'ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare gli effetti dell'abuso di alcool durante il periodo dal 24 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 che dispone:
1. il divieto di vendita di bevande alcoliche agli esercizi di vicinato artigianali e distributori automatici di bevande alcoliche - dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in tutta l'area entro le Mura.
2. il divieto di consumo in strada di bevande alcoliche nella zona della Stazione e aree circostanti.

 

Questo il testo integrale dell'Ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Tiziano Tagliani

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI ALCOOL DURANTE IL PERIODO - dal 24 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 - RIPORTANTE:

  1. DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AGLI ESERCIZI DI VICINATO ARTIGIANALI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ALCOLICHE - DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO IN TUTTA L'AREA ENTRO LE MURA.

  2. DIVIETO DI CONSUMO IN STRADA DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA ZONA DELLA STAZIONE E AREE CIRCOSTANTI.

 

IL SINDACO

PREMESSO:

  • che la zona denominata G.A.D., che comprende all'incirca il territorio corrispondente alle ex circoscrizioni comunali, Giardino, Arianuova e Doro, è da tempo in grave stato di sofferenza per i problemi di tipo sociale e di ordine pubblico causati prevalentemente dal grande afflusso di immigrati di varie etnie che hanno trovato sistemazioni più o meno precarie nel quartiere ;

 

  • che, oltre ai problemi di integrazione, il tessuto sociale che si è creato negli ultimi anni ha favorito l'intensificarsi di fenomeni illegalità, quali la prostituzione, lo spaccio delle sostanze stupefacenti e di fenomeni di degrado sociale, quale il consumo in strada e l'abuso delle sostanze alcoliche;

 

  • che tutto ciò ha reso la vita dei residenti della zona particolarmente difficile, dovendo gli stessi confrontarsi quotidianamente con gli effetti di tale complessivo degrado, rendendoli sfiduciati e tesi, peggiorando le loro condizioni di vita per lo stress causato dall'evidente peggioramento del contesto sociale in cui si sono ritrovati a vivere ;

 

  • che la documentazione, agli atti, trasmessi dalla Prefettura di Ferrara e dalla Polizia Municipale, relativa agli interventi effettuati dalle forze dell'ordine ed alle segnalazioni dei residenti, conferma le problematiche sopra esposte;

 

  • che, a causa delle continue tensioni fra i frequentatori dei locali (bar e rivendite di generi alimentari) ed i residenti e fra i frequentatori stessi (schiamazzi, molestie, risse) sono già state emanate ordinanze di riduzione dell'attività serale di due attività commerciali situate in zona GAD (via Ortigara);

 

  • che, negli ultimi anni, per arginare i fenomeni sopra descritti, sono stati adottati interventi di vario tipo, sia tipo sociale, a sostegno dell'integrazione che di ordine pubblico, a contrasto dell'illegalità e sia di carattere amministrativo, con l'intensificazione dei controlli sulle attività commerciali ;

 

  • che, inoltre, questa Amministrazione, limitatamente ad alcuni periodi, è già intervenuta con ordinanze contingibili ed urgenti, disponendo tra l'altro divieti di consumo di alcol in strada nonché divieti di vendita degli alcolici da parte degli esercizi commerciali in alcune fasce orarie serali, (da ultimo con ordinanza PG n. 118712 del 19.12.2014 e con ordinanza PG n.65210 del 25.6.2015) oltre che con ordinanze per contrastare il fenomeno della prostituzione in strada;

 

  • che le problematiche collegate all'abuso di sostanze alcoliche si sono diffuse rapidamente in tutto il centro cittadino, prevalentemente a causa della vendita degli alcolici, spesso a prezzi molto bassi, da parte di diversi esercizi commerciali, dislocati in tutto il centro storico, dove gli esercizi di vicinato costituiscono, specie nelle ore serali, un punto di riferimento per l'approvvigionamento dell'alcol;

 

  • che alcuni di tali esercizi (in Via Contrari, ed in Via Cortevecchia) sono stati più volte sanzionati amministrativamente dalla Polizia Municipale e dalla Questura per aver violato norme sulla vendita dell'alcol ai minori e per vendita bevande alcoliche dopo le ore 24,00 e negli ultimi giorni sono stati emessi dalla Prefettura di Ferrara tre provvedimenti di sospensione dell'attività, come previsto dall'art.6 comma 3 della legge n.117/2007 , a carico di altrettanti esercizi di vicinato, dislocati in varie parti della città compreso il centro storico ( Via saraceno e Via Cortevecchia) ;

 

  • che anche i fenomeni di apparente mera irregolarità amministrativa possono essere fonte di degrado urbano ed incidere sulla sicurezza pubblica, per cui occorre utilizzare tutti quegli strumenti tesi a migliorare la sicurezza e vivibilità dei luoghi, oltre che ad essere finalizzati a ribadire principi di legalità e tutela della salute e sicurezza urbana;

 

 

VISTA LA NOTA DELLA PREFETTURA DI FERRARA - P.G. n. 126995 DEL 4.12.2015 - NELLA QUALE SI COMUNICA:

 

  • che nell'attuazione del "Patto per Ferrara Sicura", stipulato nel 2011 e rinnovato quest'anno, l'area cittadina in argomento viene costantemente indicata come area a rischio, sulla quale è necessario intervenire con misure integrate di sicurezza al fine di realizzare una sinergica attività di sicurezza pubblica, in termini di prevenzione e repressione e di sicurezza urbana, efficace a contrastare i fenomeni che turbano l'ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva;

  • che nel suddetto contesto e alla luce delle esigenze emergenti di intensificazione delle misure di vigilanza e controllo del territorio nei luoghi di aggregazione, quali anche gli esercizi pubblici, si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale, in occasione delle prossime festività Natalizie, promuova ogni iniziativa ritenuta utile per prevenire ogni causa di pericolo per il decoro pubblico nella città capoluogo ed ogni occasione di ulteriore degrado della zona sotto il profilo della sicurezza urbana;

  • che, concordi anche i responsabili delle forze dell'ordine sentiti nella riunione tecnica di coordinamento tenutasi in data 4.12.15, si ritiene utile l'adozione di provvedimenti straordinari, tesi ad una più stringente disciplina della vendita e del consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via, per contribuire a contenere il diffuso disagio sociale con riflessi positivi sulle condizioni generali della sicurezza pubblica cittadina;

 

RITENUTO pertanto necessario, rendere sinergica l'attività dell'amministrazione comunale a quella delle forze dell'ordine e della Prefettura e garantire condizioni di maggiore controllo del territorio cittadino a tutela della legalità, della salute e della sicurezza pubblica ed urbana e, a tal fine, adottare misure restrittive alla vendita - serale/notturna - delle bevande alcoliche di ogni tipo per le attività commerciali del settore alimentare, situate nel territorio comunale dell'entro mura, e vietare contestualmente, nella zona G.A.D. e aree circostanti, come sotto specificate, il consumo in strada di bevande alcoliche, per tutto il periodo delle festività Natalizie, dal 24 dicembre 2015 al 31 Gennaio 2016;

 

VISTI:

  • l'art. 54, commi 4°, 4° bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

  • il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008, adottato in applicazione del comma 4° bis dell'art. 54 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del sopra citato D.L. n. 92/2008, convertito con legge 125/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1° e 4° dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuita al Sindaco e con particolare riguardo alle definizioni relative all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

  • il Regolamento Comunale PG 11/54259/10 "Disciplina comunale delle attività di somministrazione alimentare e bevande, procedimenti piccoli trattenimenti, orari".

 

CONSIDERATO che, per effetto delle norme sopra richiamate e fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale negli articoli dal 686 al 691 - in materia di contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza -, il Sindaco può legittimamente intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità e che, attraverso la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza, causano pregiudizio alla sicurezza urbana, qual è definita dal sopra citato D.M. 5 agosto 2008;

 

RITENUTO, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, che sussistano le condizioni di necessità e contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo caratterizzanti il verificarsi degli eventi, cui il presente provvedimento intende porre contrasto, nonché di urgenza determinata dall'attualità delle esigenze di contenimento del pericolo, del disagio e del senso d'insicurezza dei cittadini, che ricorrano, infine, i presupposti di celerità e urgenza di cui all'art. 7, comma 1° della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consentono all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

 

DATO ATTO che, ai sensi dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ferrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

 

PRESO ATTO della sentenza 7 aprile 2011, n. 115, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente al comma 4°, poiché comprendente la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

 

O R D I N A

 

DAL 24.12.2015 AL 31.01.2016

DALLE 22,00 ALLE 06,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

 

  1. E' VIETATO IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE STRADE, PIAZZE, GIARDINI, PARCHI, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E LORO ADIACENZE, NELLE AREE RICOMPRESE ALL'INTERNO E SUL SEGUENTE PERIMETRO:

VIA OBERDAN, VIA S.GACOMO DALL'INCROCIO CON VIA OBERDAN AL PIAZZALE DELLA STAZIONE, PIAZZALE DELLA STAZIONE, VIA FELISATTI FINO A VIA BIANCHI, VIA BIANCHI, VIA TUMIATI, VIALE BELVEDERE, VIA BARRIERE, VIA POLEDRELLI COMPRESA VIA MANINI, VIALE V.VENETO, VIA MONTENERO, CORSO ISONZO, VIA SARDI, VIA LUCCHESI, VIA CALCAGNINI, VIA DELLA GROTTA, VIA RAMPARI S.PAOLO, CORSO ISONZO, VIA AGNELLI, VIALE IV NOVEMBRE, CORSO PIAVE, VIA TICCHIONI.

Sono escluse le aree concesse come "distesa tavoli".

 

  1. E' VIETATO VENDERE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ED IN QUALSIASI CONTENITORE DA PARTE DI:

ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO, LABORATORI ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI NEL SUDDETTO AMBITO TERRITORIALE E NEL TERRITORIO ENTRO LE MURA.

 

  1. PER QUANTO RIGUARDA I C.D. "PIADINARI" (TITOLARI DI LICENZA DI COMMERCIO ALIMENTARE AMBULANTE E/O SOMMINISTRAZIONE) DISLOCATI NELLE ZONE INTERESSATE DALLA PRESENTE ORDINANZA, IL DIVIETO RIGUARDA LA VENDITA PER ASPORTO DEGLI ALCOLICI E NON IL CONSUMO SUL POSTO NELLE AREE ATTREZZATE E AUTORIZZATE PER LA SOMMINISTRAZIONE.

 

  1. IL DIVIETO NON SI APPLICA IN OCCASIONE DEL SERVIZIO A DOMICILIO DEL CLIENTE.

 

  1. SONO FATTE SALVE EVENTUALI DEROGHE su proposta della Giunta Comunale.

 

La presente ordinanza, resa pubblica mediante l'Albo Pretorio e divulgata per mezzo del sito informatico del Comune, degli organi di stampa, d'informazione e di ogni altra opportuna pubblicità di fatto, ha validità a decorrere dal 24 Dicembre 2015 fino al 31 Gennaio 2016 compreso.

 

La presente ordinanza viene trasmessa, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara - per la predisposizione delle misure che il Prefetto riterrà necessarie con riguardo al concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D.Lgs n.267/200 e s.m.i..

La presente ordinanza viene trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara. Alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, al Comando di Polizia Provinciale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento

La violazione alla presente ordinanza viene punita ai sensi dell'art. 650 codice penale, salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato.

 

IL SINDACO

AVV.TO TIZIANO TAGLIANI

 

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