Comune di Ferrara

venerdì, 26 aprile 2024.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Nell'area Gad limitazioni alla vendita e al consumo di alcol a tutela della sicurezza urbana

COMMERCIO E SICUREZZA - Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco in vigore dal 7 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017

Nell'area Gad limitazioni alla vendita e al consumo di alcol a tutela della sicurezza urbana

07-10-2016 / Giorno per giorno

Sarà in vigore dal 7 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017 l'ordinanza in materia di sicurezza urbana firmata dal sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani per la limitazione, nell'area cittadina Giardino Arianuova Doro, della vendita e del consumo di bevande alcoliche e la limitazione degli orari di apertura di alcune tipologie di esercizi.

Questo il testo (estratto) dell'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Tiziano Tagliani: 

IL SINDACO [...]
O r d i n a
dal 7 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017

1- Nelle aree ricomprese all'interno e sul seguente perimetro:
via Oberdan, via S.Giacomo dall'incrocio con via Oberdan al piazzale della Stazione, piazzale della Stazione, via Felisatti fino a via Bianchi, via Bianchi, via Tumiati, viale Belvedere, via Barriere, via Poledrelli compresa via Manini, viale V.Veneto, via Montenero, corso Isonzo, via Sardi, via Lucchesi, via Calcagnini, via della Grotta, via Rampari S.Paolo, corso Isonzo, via Agnelli, viale IV Novembre, corso Piave, via Ticchioni, e inoltre, corso Porta Po, dall'incrocio con viale Belvedere fino all'incrocio con via Primo Maggio;

a) e' vietato consumare bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze ad esclusione delle aree autorizzate come distese tavoli, dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

b) agli esercizi di vicinato e alle medie /grandi strutture di vendita alimentare e misto, obbligo di chiusura dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

c) ai laboratori artigianali alimentari,
- obbligo di chiusura dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
- divieto di vendita per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21,00 di ogni serata.

2 - Per i c.d. "piadinari" (titolari di licenza di commercio alimentare ambulante e/o somministrazione) dislocati nelle zone interessate dalla presente ordinanza, e' vietata la vendita per asporto degli alcolici negli orari stabiliti; resta consentito il consumo sul posto nelle aree attrezzate ed autorizzate per la somministrazione.

3 - Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, negli orari stabiliti e' esteso anche ai distributori automatici, con il limite alle ore sette, invece che alle ore sei;

4 - I divieti di cui ai punti precedenti NON si applicano in occasione del servizio a domicilio del cliente.

5 - Sono fatte salve eventuali deroghe per le attività svolte nell'ambito delle iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall'Amministrazione comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate.

Allegati scaricabili: