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ORDINANZA DEL SINDACO - In vigore dalla mezzanotte del 24 dicembre 2016 fino alla notte del 6 gennaio 2017

Divieto di utilizzo di articoli pirotecnici per le feste di Natale e dell'anno nuovo

20-12-2016 / Giorno per giorno

Il sindaco Tiziano Tagliani ha firmato l'ordinanza che vieta i botti per le festività. L'ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte del 24 dicembre 2016 e durerà fino al 6 gennaio 2017, bandendo l'utilizzo di articoli pirotecnici a tutela dell'incolumità pubblica. In particolare, è disposto il divieto di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; vieta inoltre l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza e, infine, vieta l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 58/2010.

Nell'ordinanza alcune raccomandazioni sono rivolte:
- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico perché limitino e controllino l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico ;
- a genitori e tutori di minori, perché vigilino sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali d'affezione, perché vigilino e si attivino affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi

Gli unici scoppi autorizzati sono quelli legati alla manifestazione "Festa di capodanno a Ferrara 2016" in quanto il corretto uso del materiale pirotecnico impiegato durante l'evento è garantito dalle verifiche preventive delle competenti autorità e dalla gestione controllata della forza di fuoco esplodente, attraverso personale specializzato, sicché si escludono ripercussioni dannose per il pubblico che, d'altra parte, assiste allo spettacolo a ragguardevole distanza di sicurezza.

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Questo il testo integrale dell'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Tiziano Tagliani, recante il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici durante le festività natalizie e del nuovo anno, a tutela dell'incolumità pubblica. L'ordinanza sarà in vigore dalle 00.00 del 24 dicembre 2016 alle 24 del 6 gennaio 2017.

IL SINDACO
Rilevato che:

- secondo consuetudine, in occasione delle feste di Capodanno anche la città di Ferrara è teatro di molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici posti in libera vendita;
- il suddetti fenomeni aventi particolare intensità nella notte di Capodanno, si verificano tuttavia anche nelle giornate antecedenti e successive, in particolare quelle festive o comunque ricomprese nel periodo di festività scolastiche;
- tale pratica, a causa del volume di forza esplodente liberata dagli scoppi, o per l'uso improprio oppure per il malfunzionamento di detti ordigni, rischia di procurare lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, nonché danni a cose, ma anche effetti traumatici agli animali d'affezione, come il panico da rumore;
- una siffatta forza di fuoco può essere aggravata con l'impiego anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzati impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato che:

- in tale periodo, qualora il personale sanitario delle strutture di pronto soccorso, le sale operatorie e le attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti fossero fortemente impegnati ad assicurare l'assistenza a chi subisce lesioni a causa di mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, in breve tempo si potrebbero produrre forti disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso e alle persone che, per altre cause, accedono alle cure delle medesime strutture;

Ritenuto che:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, sia necessario definire restrizioni e divieti specifici, nonché ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, sia opportuno attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- sussista l'esigenza di adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga in osservanza della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visti:
- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza; 

- l'art. 7 bis del T.U.O.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;
- la sollecitazione del segretario generale dell'ANCI del 28.11.2014;

Visti, altresì:
- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.
- L'art. 57 del TULPS;
- il D.lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'Ordinanza del Questore n. 1739/A.4.2016.Gab, del 14.12.2016, avente ad oggetto "Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia";

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241, non essendo possibile la comunicazione personale del presente provvedimento ai destinatari, poiché le persone che verranno a trovarsi a Ferrara, nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente ordinanza, sono indeterminate;
- considerato, pertanto, che l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;
- è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Ferrara del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con Deliberazione di Giunta n. GC 2016-678, P.G. n. 142352 del 13.12.2016, recante «Collaborazione del Comune di Ferrara all'iniziativa "Festa di Capodanno a Ferrara 2016" - Agevolazioni e collaborazioni per lo svolgimento dell'evento che si terrà a Ferrara il 31 dicembre 2016».

DISPONE IL DIVIETO

A) dalle ore 00.00 del 24 dicembre 2016 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2017 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:
1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 58/2010;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e simili vedute prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare su questi affinché facciano un corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, rispettino le istruzioni ed evitino di raccogliere ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n. 58/2010 (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;
- il Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza;

FA SALVA

La sopra citata manifestazione "Festa di Capodanno a Ferrara 2016", in quanto il corretto uso del materiale pirotecnico impiegato durante l'evento è garantito dalle verifiche preventive delle competenti autorità e dalla gestione controllata della forza di fuoco esplodente, attraverso personale specializzato, sicché si escludono ripercussioni dannose per il pubblico che, d'altra parte, assiste allo spettacolo a ragguardevole distanza di sicurezza;

AVVERTE

- che la violazione alla presente ordinanza viene punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Ferrara nelle forme di legge;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani

 

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- al Prefetto di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4°, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- alla Questura di Ferrara;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando Polizia Municipale Terre Estensi;
- al Comando Polizia Provinciale di Ferrara.

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