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Nota dell'Amministrazione comunale sull'opposizione all'iscrizione anagrafica del richiedente asilo

11-10-2019 / Punti di vista

ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICHIEDENTE ASILO, IL COMUNE PRESENTA RECLAMO
IL SINDACO FABBRI: "VICENDA SURREALE, A VIETARE L'ISCRIZIONE E' IL DECRETO SICUREZZA CHE OGGI E' LEGGE"

Il Comune di Ferrara ha presentato reclamo contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara che ordina agli uffici di iscrivere all'anagrafe, in via provvisoria un richiedente asilo, nonostante la legge vigente non lo preveda.
Il Tribunale, infatti, pur riconoscendo come valida la posizione con la quale si intendeva negare l'iscrizione di un richiedente asilo, in applicazione del decreto Sicurezza, oggi legge vigente, ha ordinato al Comune di iscrivere all'anagrafe il richiedente in via provvisoria, sollevando un dubbio di costituzionalità della legge e riservando "all'esito dell'incidente di costituzionalità la decisione definitiva".
Per il sindaco Alan Fabbri si tratta di una "vicenda surreale contro la quale il Comune si opporrà in tutte le sedi possibili". Fabbri ricorda che "il decreto Sicurezza voluto dall'ex Ministro Matteo Salvini è tuttora legge ed è assurdo che un Comune che si attiene alle leggi vigenti venga obbligato da un tribunale ad agire in senso contrario in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale - sottolinea Fabbri - tanto più che l‘iscrizione anagrafica non comporterebbe particolari vantaggi per il richiedente che, oltretutto, è ancora in attesa di sapere se potrà rimanere in Italia in futuro o se sarà rimandato nel Paese d'Origine".
La vicenda è quella di un richiedente protezione internazionale, proveniente dal Tagikistan che aveva presentato domanda di iscrizione anagrafica, pur trovandosi in attesa della valutazione della Commissione territoriale sulla sua situazione il 22 febbraio 2018. Alla stessa gli uffici avevano risposto in senso negativo, ritenendo la richiesta "irricevibile in base al Decreto Legge 113 del 2018", ossia il primo Decreto Sicurezza e il richiedente asilo aveva fatto ricorso. Venuta a conoscenza del ricorso la Giunta Tagliani aveva optato per la non costituzione in giudizio e alla prima udienza, che si era tenuta lo scorso 13 giugno, il Comune non si era presentato e il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia. In quell'occasione, però, al ricorso si era aggiunto un intervento ad adiuvandum dell'Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione vicina a Magistratura Democratica) che aveva ampliato il tema della domanda, sollevando questioni di incostituzionalità relative al decreto Sicurezza, in particolare all'articolo 13. Il Comune di Ferrara, su input della nuova giunta, lo scorso 21 agosto, si era invece presentato in udienza resistendo al ricorso e opponendo alla richiesta la volontà di applicare il Decreto che non prevede l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.

Il Tribunale a questo punto ha riconosciuto la bontà della posizione del Comune di Ferrara che sul tema chiede l'applicazione della legge in vigore, ma rinviando il giudizio alla Corte Costituzionale su alcuni aspetti di legittimità della legge come chiesto da Asgi, ha indicato al Comune di procedere con una iscrizione provvisoria del richiedente.

L'iscrizione è stata disposta sulla base del fatto che secondo i giudici esiste un "pericolo imminente ed irreparabile", tutt'altro che dimostrato in concreto e su questo aspetto il Comune ha proceduto a presentare reclamo. Secondo gli uffici legali del Comune di Ferrara, che hanno predisposto l'atto di reclamo, infatti, la sentenza, si limita a sostenere che "il diritto soggettivo di iscrizione anagrafica costituisce presupposto necessario per l'accesso a servizi ricollegabili all'esercizio di diritti fondamentali". Non è stato però indicato "il diritto fondamentale" in capo al richiedente asilo che verrebbe leso in concreto dalla mancata iscrizione. Il giudice, infatti, richiama "il diritto di richiedere la cittadinanza per naturalizzazione" o "il diritto di accedere a prestazioni previdenziali o sociali vincolate alla residenza", diritti che non risultano per nulla attivati in concreto dal richiedente asilo, nel caso trattato.

Mentre la semplice enunciazione di eventuali future lesioni, peraltro indimostrate, di "diritti" non può giustificare l'imposizione di un'iscrizione anagrafica da parte del giudice.
Né è possibile motivare l'iscrizione anagrafica sulla base del pericolo per la salute. Il fondamentale diritto alla salute, infatti, è garantito a tutti perché il permesso di soggiorno del richiedente asilo costituisce titolo per l'assistenza sanitaria, anche in mancanza di iscrizione anagrafica.

Il giudice di primo grado, inoltre, pare non aver tenuto conto del fatto che l'iscrizione anagrafica nei registri del Comune è frutto di una valutazione di situazioni di fatto, ancora tutte da verificare nel caso concreto, visto la domanda iniziale del richiedente asilo fu dichiarata non ricevibile. Mancando qualsiasi istruttoria sulla domanda di residenza anagrafica del richiedente asilo, il provvedimento di imposizione dell'iscrizione anagrafica appare del tutto errato, per questo il Comune ha deciso di resistere ulteriormente.