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Nota sull'accordo Comune - Sindacati in merito alla gestione dei lavoratori durante l'emergenza sanitaria Coronavirus

20-03-2020 / Punti di vista

CORONAVIRUS, ACCORDO COMUNE SINDACATI SULLA GESTIONE DEI LAVORATORI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA

Questa mattina si sono riuniti in videoconferenza i rappresentanti della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl, Uil, le Rsu e la delegazione trattante del Comune di Ferrara, per un confronto sulla gestione del personale dipendente del Comune in relazione alla emergenza sanitaria Coronavirus.

Le parti hanno concordato che, il Comune di Ferrara nel pieno rispetto delle norme e garantendo la più ampia informazione ai soggetti sindacali sul processo di adozione delle scelte organizzative che possono avere conseguenze, anche indirette sulla condizione di lavoro dei dipendenti del Comune, attiva come forma ordinaria di prestazione lavorativa il "lavoro agile semplificato" per tutti i lavoratori per i quali la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa e non vi siano impedimenti tecnici o professionali non superabili.

E inoltre che 1) l'Amministrazione procederà alla individuazione delle attività indifferibili o da rendere nella fase emergenziale sentite le OOSS e la RSU anche sulla base delle linee guida già adottate dalla Regione Emilia Romagna; 2) i dirigenti, applicando il decreto-legge n. 18/2020, una volte individuate le attività indifferibili o quelle connesse alla gestione dell'emergenza, individuano motivatamente i dipendenti interessati dal lavoro agile e quelli che, non rientranti tra le prestazioni da rendere in presenza o nel lavoro agile, dopo l'applicazione degli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi (compreso quello previsto dal decreto legge 18/2020), della rotazione e di altri istituti contrattuali debitamente contrattati, sono esonerati da detto lavoro e esentati dal servizio;

3) a far data dal 17 marzo l'eventuale assegnazione di ferie 2020 legate alla fase emergenziale è inefficace; 4) per la giustificazione delle assenze per i dipendenti messi forzosamente in ferie nel periodo precedente il 17/3/2020, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 87 DL 18/2020, che altro non fa che specificare quanto già presente nelle normative precedenti; 4) al termine dei periodi di cui al punto 5, esauriti gli istituti e in assenza di diverse indicazioni da parte degli organismi deputati, i dipendenti sono esonerati motivatamente dal lavoro.

Inoltre le parti hanno concordato che: 1) per i servizi sospesi dai decreti si applica quanto previsto dall'articolo 19 del DL n. 9 del 2/3/2020; 2) per i servizi indifferibili da erogare in presenza, l'Amministrazione doterà i luoghi di lavoro e il personale in essi coinvolti di tutti i DPI previsti dalle norme; 3) in casi di proroga del periodo emergenziale le parti si incontrano, se possibile, entro 72 ore.