Comune di Ferrara

lunedì, 29 aprile 2024.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Comitato Vittime della PA: l'unico argine alla corruzione è la trasparenza

Comitato Vittime della PA: l'unico argine alla corruzione è la trasparenza

13-06-2023 / A parer mio

Intervento integrale del Comitato Vittime della Pubblica Amministrazione nel corso della conferenza stampa svoltasi lunedì 12 giugno 2023 alle 11 nella Sala dell'Arengo del Comune di Ferrara.

L'Open Government Partnership (OGP Partenariato governativo aperto) è un'iniziativa multilaterale di Governi per la promozione di politiche innovative che rendano le istituzioni pubbliche più aperte e responsabili, realizzando la trasparenza della pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione e i principi della democrazia partecipata.

L'uso dei dati nella rilevazione dei fenomeni corruttivi è largamente riconosciuto come uno dei meccanismi più efficaci al fine di comprendere dove e come si manifesta la corruzione e combatterla con misure sempre più raffinate.

Molte delle iniziative di OGP a livello internazionale si fondano sull'apertura e il riutilizzo di dati in ottica di sorveglianza e rilevazione di casi di corruzione.

La trasparenza dei dati e delle informazioni, pertanto, gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione, ma anche ai fini della promozione della cultura dell'integrità e, nello specifico dell'integrità dei processi decisionali pubblici.

Il Comitato Vittime della Pubblica Amministrazione, definito da ora in avanti per ragioni di brevità "Comitato", negli anni ha inviato moltissime note alle cariche istituzionali sanitarie, Nazionali - Regionali e locali, chiedendo, nella quasi totalità dei casi TRASPARENZA GESTIONALE:

Tutte le missive sopra citate chiedevano TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, specialmente nelle aziende sanitarie ferraresi. Purtroppo sono rimaste inascoltate. I destinatari hanno preferito evitare anziché rispondere, pur se tenuti per legge.

Il Comitato, a fronte di numerose e reiterate richieste di prendere visione ed estrarre copia degli atti posseduti dall'Azienda O.U. di Ferrara,nella maggioranza dei casi già formata, ha dovuto rivolgersi al Difensore Civico della Regione Emilia Romagna per vedersi riconosciuto il proprio diritto di accesso più volte negato dalle Aziende sanitarie ferraresi per ragioni di legittimazione e/o di interesse.

L'invito del Difensore Civico è caduto nel vuoto perché l'Azienda O.U. NON ha inviato la documentazione richiesta.

Riportiamo l'invito a consegnare i documenti del 02.11.2020 del Difensore Civico della RER inviato all'azienda sanitaria.

Per meglio comprendere la disponibilità delle Aziende Sanitarie ferraresi a rispondere a chiunque faccia richieste di atti, in questo contesto si inserisce la recente dichiarazione giurata presso il Tribunale di Ferrara nell'ambito del processo penale N. 54/22 R.G. DIB. dell'ex D.G. dell'Azienda O.U. di Ferrara ed attuale D.G. dell'Azienda USL della Romagna, Tiziano Carradori:
«L'atteggiamento che io ho trovato nell'ambito dell'azienda quando sono (inc.) era di grande ritrosia a rendere disponibili e a rispondere a chicchessia, in modo particolare devo dire che c'era una certa ritrosia maturatasi negli anni a rispondere al Comitato Vittime Della Pubblica Amministrazione, perché più di una volta avevano attaccato l'azienda e la sua direzione considerandoli responsabili della omissione di azioni che poi conducevano a. Quindi io ho trovato una situazione che però non condividevo, perché indipendentemente dal fatto che io non condivida o ritenga tecnicamente infondate le argomentazioni di un interlocutore, se la norma prevede al netto della tutela dei fatti coperti da privacy, chi chiede come accesso civico generalizzato deve avere risposta, io ho dato disposizioni che... omissis».

Il diritto alla trasparenza amministrativa si è definito ed ampliato nel suo significato nel corso degli anni, dapprima con il Codice della Trasparenza del 2013 poi con il Decreto legislativo n.97/2016 con cui si è recepito il FOIA (Freedom of Information Act), istituto già diffuso in molti ordinamenti europei.

L'esigenza di trasparenza risponde da un lato alle esigenze di consentire la partecipazione democratica dell'azione amministrativa, dall'altro rappresenta una delle misure di maggior impatto in materia di anticorruzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre a attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse. Questo integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione al servizio del cittadino.

Alla luce della recente disputa politica circa la difficoltà incontrata da alcuni Consiglieri Comunali nell'accedere alle informazioni e agli atti, peraltro condivisa da moltissimi cittadini, e vista l'incapacità di chi dovrebbe presiedere il Consiglio Comunale con inflessibile terzietà e trasparenza vorrebbe riportare l'attenzione sull'importanza dei Decreti Legislativi n. 33/2013 e n.97/2016 smi.

Tali decreti riordinano la materia della trasparenza amministrativa in particolare su tutte quelle norme che prevedono gli obblighi di pubblicità di determinati atti e documenti della Pubblica Amministrazione.

L'attività di una Pubblica Amministrazione è gestita nell'interesse di una collettività spendendo soldi di questa collettività.

Consentire alla collettività, a privati cittadini ed a comitati, un controllo democratico e non giudiziale, di vedere gli atti o come vengono spesi i soldi pubblici rappresenta per il nostro Comitato uno stimolo, un impulso del dibattito pubblico in merito all'attività dell'ente pubblico.

Il Comitato, ritiene la trasparenza, prima che un istituto giuridico (o corpus iuris) un PRINCIPIO al fine di una maggiore efficienza ed efficacia della P.A.
La successiva normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c'è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Poter accedere agli atti normativi o amministrativi, così come agli atti organizzativi di attività come incarichi dati a terzi o partecipazioni sociali in altre società pubbliche o private o nei procedimenti selettivi del personale, deve consentire a chiunque l'accesso civico.

Soprattutto ai consiglieri comunali non deve essere intralciato l'accesso ai documenti adottati, e a quelli di cui è stata omessa la pubblicazione.

Rendere pubblici atti e documenti non è solo necessario, ma è anche un dovere per consentire il controllo democratico della Pubblica Amministrazione e delle Società Controllate e/o Partecipate dalla stessa.

La Dottrina e la Giurisprudenza, hanno elaborato degli INDICI DI RICONOSCIMENTO DELLA NATURA PUBBLICA DI UN ENTE; per cui, la natura pubblica viene desunta da:
a) Esistenza di un sistema di controlli pubblici;
b) Partecipazione dello Stato o altro ente pubblico alle spese di gestione;
c) Costituzione su iniziativa pubblica;
d) Esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico;
e) Ingerenza di un ente pubblico nella nomina degli organi di vertice.

In ambito comunitario, la nozione di PA in riferimento alla materia degli appalti è più ampia, assoggettando anche gli "organismi di diritto pubblico", cioè qualsiasi soggetto che (sebbene formalmente privato):
a) soddisfi specificamente bisogni d'interesse generale non avente carattere industriale e commerciale;
b) abbia personalità giuridica;
c) sia sottoposto all'influenza dominante dello Stato [nonostante ciò, anche a loro spetta l'obbligo, quando scelgono il contraente, di fare una gara sottoposta alle regole dell'evidenza pubblica di matrice comunitaria].

In riferimento alla IMPARZIALITA', si stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, deve essere svolta con imparzialità.

L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti (divieto di comportamento negativo), sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla PA (obbligo di comportamento positivo).

Il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"  ha introdotto il diritto all'informazione in quanto tale, svincolandolo dall'interesse procedimentale.

Strettamente collegato agli obblighi di pubblicità è lo strumento dell'accesso civico. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, come previsto dall' art. 5, comma 1, del D Lgs 33/2013. Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico, senza necessità di fornire motivazioni.

Con il Decreto legislativo n.97/2016  "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicità e Trasparenza" è stata introdotta una nuova forma di accesso civico, ispirato al cd. "Freedom of Information Act": l'accesso civico generalizzato.

Questa forma di accesso prevede che chiunque può accedere a tutti i dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni.

L'accesso si estende, pertanto, anche ai dati per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico generalizzato senza necessità di fornire motivazioni.

Il legislatore, attraverso l'introduzione dell'accesso civico generalizzato, ha voluto consentire l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a "chiunque", prescindendo da un interesse manifesto.

L'intento del legislatore delegato è stato quello di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo così la partecipazione al dibattito pubblico.

Queste forme di controllo sono state disattese da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Il Comitato ritiene di condividere la posizione recentemente espressa da una parte della giurisprudenza, che ritiene come la figura del Presidente del Consiglio Comunale e la sua neutralità sia posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza.

La revoca dell'incarico alla persona, non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, e deve essere motivata con esclusivo riferimento a tale parametro, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico.

L'attuale Presidente del Consiglio Comunale, attraverso le sue azioni e omissioni, come quella di aver reso invisibile la risposta della Prefettura in merito all'accesso agli atti e all'informazione da parte dei Consiglieri, hanno fatto si che la trasparenza sopra richiamata venisse contaminata e ignorata, oppure ricevere irritualmente le dimissioni di una consigliera comunale e appoggiare l'inutile appello redatto dal Direttore Generale, nel quale ci si opponeva alla sentenza del Consiglio di Stato, denotano "l'assenza di terzietà Istituzionale".

Per le ragioni sopra esposte chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale un atto di dignità e di amore istituzionale ... dimettersi dall'incarico.

Siamo certi che non lo farà, perché per rinunciare all'indennità del Presidente del Consiglio di 5.533,84 € mensili (Determinazione 2022-12 del 14/01/2022 + eventuali rideterminazioni), avrebbe dovuto tenere comportamenti ed atteggiamenti diversi da quelli sopra citati.

Comunicazione a cura del Comitato Vittime della Pubblica Amministrazione
vittimepubblicaamministrazione@gmail.com