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12-02-2010 / Punti di vista

comunicato Prefettura di Ferrara (con nota Uff.Stampa Comune)

Pubblichiamo integralmente il comunicato diffuso dalla Prefettura di Ferrara relativamente alle norme e ai regolamenti cui devono attenersi gli enti pubblici nel periodo che precede le Elezioni regionali e amministrative in programma il 28 e 29 marzo 2010. L'Ufficio Stampa del Comune si atterrà pertanto alle disposizioni richiamate nella circolare della Prefettura, pubblicando notizie e comunicazioni "effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Gli interventi di rappresentanti degli organi istituzionali giunti in redazione nel periodo 11 febbraio - 29 marzo saranno comunque tutti pubblicati dopo la conclusione delle operazioni di voto (30 marzo). [Ufficio Stampa Comune di Ferrara]

Circolare del Prefetto del 10 febbraio 2010 >> circ_pref_10feb10.pdf

-- Comunicato Stampa Prefettura del 10 febbraio 2010 -----------------------------
Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.


Il Ministero dell'Interno, In vista delle consultazioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo p.v., ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Per quanto di interesse, ai fini di una corretta attività di informazione, si trascrivono, di seguito, i punti salienti della circolare n. 9 del 9 febbraio 2010 predisposta a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali - cioè dall'11 febbraio, giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi - e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e stutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 23 febbraio a giovedì 25 febbraio 2010), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 22 febbraio 2010), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati.
Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.
Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
Si precisa che - per quanto concerne la propaganda per le elezioni regionali disciplinate da normativa statale "cedevole" - dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste provinciali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ed uno alle liste regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge citata.
Pertanto, gli organi preposti all'esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture-UU.TT.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.
Nelle regioni che abbiano adottato una propria normativa riguardante le elezioni regionali, le Prefetture - U.T.G. daranno disposizioni per tali adempimenti in base alle intese intervenute con le amministrazioni regionali, tenendo anche conto delle specifiche disposizioni regionali riguardanti il sistema elettorale.

Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 febbraio 2010, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 26 febbraio 2010, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59. comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 13 marzo 2010 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 29 marzo 2010), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 27 marzo 2010 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Ferrara, 10 febbraio 2010

A cura della Prefettura di Ferrara [Affari Generali - Documentazione e statistica - Ufficio stampa - Cerimoniale - Onorificenze]
Corso Ercole I d'Este, 16 - 44100 Ferrara


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