I limiti di velocità sulla superstrada Ferrara-mare
03-08-2010 / Punti di vista
di Laura Trentini*
Nota del comandante del Corpo di Polizia Municipale di Ferrara Laura Trentini in merito alla lettera a firma Lucio Maccapani pubblicata da Il Resto del Carlino il 29 luglio scorso.
Il Sig. Lucio Maccapani, sul Resto del Carlino del 29 luglio scorso, pone, come altri cittadini che ci hanno scritto, alcune domande concernenti la superstrada 'Ferrara-mare', alle quali crediamo di poter rispondere.
Innanzi tutto vorrei precisare che l'autovettura della Polizia Municipale che appare sulla fotografia non è del Corpo P.M. di Ferrara; né lo scorcio del paesaggio ripreso è riconducibile al territorio comunale di Ferrara, bensì a quello di un altro Comune. Questo Comando, che da tempo già aveva sensibilmente diradato i propri presidi nel raccordo di cui si parla, da varie settimane a questa parte non vi esegue controlli della velocità, mentre concentra il dispiegamento delle proprie forze in aree urbane, anche in ossequio al carattere preminentemente "locale" delle funzioni di polizia, che le leggi attribuiscono alla Polizia Municipale.
Giova poi chiarire che "ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana" l'art. 142 del Codice della Strada prescrive per le autostrade la velocità massima di 130 km/h; per le strade extraurbane principali, il limite massimo è di 110 km/h, mentre per le extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali è di 90 km/h. Gli enti proprietari della strada possono fissare limiti di velocità massimi inferiori a questi, ma non superiori e possono farlo in determinate strade e tratti di strada per motivi di tutela della sicurezza, seguendo le direttive del Ministro dei Trasporti, atteso che quest'organo esercita una funzione di controllo in materia. Le decisioni concernenti la determinazione dei limiti di velocità in una strada, come testé detto, non sono dalla legge affidate agli organi di polizia stradale, bensì agli enti proprietari della strada stessa, che le assumono attraverso le stime dei loro uffici tecnici compenti. Quand'anche la superstrada Ferrara - Porto Garibaldi, anziché essere statale fosse comunale, non spetterebbe alla Polizia Municipale, stabilire quale limitazione di velocità imporre.
Un'analisi organica delle competenze tecnico - amministrative in materia di regolamentazione della circolazione stradale, la si trova nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301 - Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per istallazione e la manutenzione di essa.
La suddetta direttiva, emanata a norma dell'art. 5 comma 1°, e art. 35 comma 1°, del Codice della Strada, richiama il comma 3° di questo articolo, secondo il quale i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica. Ciò attiene alla gestione tecnico-amministrativa quale attività diretta all'organizzazione della circolazione mediante appositi progetti di segnalamento, cui devono provvedere gli Enti proprietari delle strade tenuto conto delle direttive impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato generale per la Circolazione Stradale), a mezzo del personale tecnico specializzato dei propri Uffici Tecnici o di soggetti esterni, "
idonei a valutare le diverse soluzioni possibili, scegliendo quelle tecnicamente ed economicamente più valide."
Il Ministero dei Lavori Pubblici esercita anche un'attività di vigilanza sull'osservanza di queste norme da parte degli Enti proprietari della strada (art. 5 C.d.S.) e gli "organi di polizia stradale" sono tenuti a collaborare nell'esercizio del potere sostitutivo e di diffida attribuito al Ministero medesimo, denunciando (art. 6 D.P.R. n. 495/92, Reg. Esec. C.d.S.) all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, inosservanze, omissioni e violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione, che possono essere ascritte agli Enti proprietari delle strade.
Dopo queste opportune premesse, riprendo l'argomento specifico, per osservare che la cosiddetta "superstrada" Ferrara-Mare, pure denominata impropriamente "raccordo" Ferrara-Porto Garibaldi, rientrerebbe nella categoria A delle autostrade, quale strada extraurbana a carreggiate indipendenti e separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie di marcia, senza intersezioni a raso ed accessi privati, ove talune categorie di veicoli non possono circolarvi. Sennonché essa, a differenza dell'autostrada, non è attrezzata con apposite aree di servizio, è priva di aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione; dispone soltanto di angusti "golfi di fermata". Inoltre, mancano le banchine pavimentate e neppure è dotata interamente di recinzione; sono punto assenti sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato. Ma ciò che più rileva è il fatto che tale arteria è priva di corsie di emergenza (art. 3, c. 1°, punto 15). I golfi di fermata sono del tutto assenti, per un tratto di una decina di chilometri, là dove il limite di velocità massima imposto scende a 80 km/h. A questi numerosi fattori negativi, che di per sé valgono a motivare le limitazioni nella strada in parola - di fatto degradandola a extraurbana secondaria -, ne vanno addizionati altri: l'intensità del traffico che la percorre, le condizioni atmosferiche prevalenti in zona e, segnatamente, i dati infortunistici dell'ultimo quinquennio. Si può verosimilmente supporre, dunque, che la decisione di prescrivere il limite massimo di velocità, sia altresì maturata nel contesto di valutazioni istituzionali collegabili al grave fenomeno delle "stragi del sabato sera", che noi tutti vogliamo scongiurare, affidandoci ai modi e mezzi che la legge consente.
*Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Ferrara