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Celebrazione del matrimonio: delega delle funzioni di Ufficiale dello Stato civile

15-09-2010 / Punti di vista

Nota dell'Ufficio Stato civile del Comune di Ferrara

Nel merito dell'articolo pubblicato su il Resto del Carlino edizione di Ferrara il 9 settembre scorso dal titolo "Sposi in abito da Star Trek: matrimonio vietato in Comune", è da mettere in evidenza innanzi tutto che è assolutamente erronea l'affermazione secondo la quale il Codice Civile ammetterebbe la possibilità da parte di qualsiasi cittadino, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, di poter rivestire il ruolo di celebrante nell'ambito della celebrazione dei matrimoni civili.

In realtà, il Codice Civile all'art. 106 - Luogo della celebrazione - sancisce che " Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la pubblicazione ";
all' art. 107 - Forma della celebrazione - dispone che " nel giorno indicato dalle parti l'Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di 2 testimoni , dà lettura agli sposi degli artt . 143, 144 e 147 ecc..ecc…

L'ipotetica possibilità da parte del Sindaco di delegare a cittadini italiani in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la celebrazione dei Matrimoni e per ricevere il Giuramento ( ex art. 10 legge n. 91/92 ) da parte di cittadini stranieri, nell'ambito del procedimento per il conferimento della cittadinanza italiana , risulta invece astrattamente prevista dal Nuovo Ordinamento dello Stato Civile, all'art. 1 , punto 3 , del D.P.R . 03/11/2000 n. 396 .

Si rileva in proposito che, nell'ambito dei limiti concessi dalla norma, è fermo il principio che è in ogni caso in piena ed insindacabile ed esclusiva discrezionalità del Sindaco, nella sua veste di Ufficiale di Governo, la facoltà di conferire o revocare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile.

Nel caso di che trattasi, la richiesta a suo tempo avanzata dalla coppia Francesco Foti / Chiara Alberini di conferire la delega da parte del Sindaco per la celebrazione del loro matrimonio a persona loro amica, è stata sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione Comunale , la quale ha confermato recentemente l'orientamento ,oramai consolidato, assunto a seguito della entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile, di non concedere la delega .

Si riportano più sotto le motivazioni che hanno determinato l'orientamento di dare, in via generale, una lettura restrittiva della norma e che fanno principalmente riferimento a :

a) l'atto di delega da parte del Sindaco, come tutti i provvedimenti amministrativi, necessita di motivazione ;
b) anche in presenza di ampia discrezionalità , il potere del delegante incontra il limite dell'interesse pubblico, della causa del potere ,dei precetti di logica ed imparzialità ;
c) principio generale di economia degli atti amministrativi ed i principi di economicità , efficacia e pubblicità di cui all'art 1 della L.241/90 che sembrano contrastare con deleghe conferite ad un cittadino per un singolo matrimonio, a conclusione di una istruttoria e di un procedimento che coinvolge anche la Prefettura ( alla quale va trasmessa copia di tutte le deleghe conferite ) .
d) altro aspetto che riguarda non il "diritto" ma l' "opportunità" è quello che , qualora si costituiscano precedenti , un

eventuale diniego ad una futura analoga richiesta dovrà essere motivato ,per evitare che la "discrezionalità" attribuita al Sindaco dalla legge , possa sconfinare nell'"arbitrio" .

- da ipotizzare inoltre che analoghe richieste di conferimento delega a privati potrebbero pervenire anche per poter ricevere il Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana ( ex art. 10 Legge n. 91/92 ) da parte di stranieri ai quali è conferita la cittadinanza italiana.

- Ginestra Venuti - Capo Ufficio Stato civile Comune di Ferrara