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Veicolo sul passo carrabile: le ragioni della Polizia Municipale

19-01-2011 / Punti di vista

Nota di Laura Trentini*

Relativamente alla lettera apparsa su 'Il Resto del Carlino' del 17 gennaio scorso, riguardante l'intervento eseguito il 10 gennaio dal nostro personale presso un passo carrabile cittadino al momento ostruito da un veicolo, che non venne sanzionato, né rimosso, tengo a fornire alcune precisazioni normative, che valgono a spiegare la legittimità della condotta assunta dall'Operatore di Polizia Municipale intervenuto nella circostanza specifica.
A norma delle vigenti disposizioni, non è assoggettabile a sanzione chi abbia ostruito un passo carrabile abusivo o irregolare, parcheggiandovi davanti un veicolo, benché ne rimanga impedita l'effettiva agibilità. Infatti, i varchi d'accesso alle aree private, conformi alle prescrizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada -, a cura dei rispettivi titolari in possesso della prevista autorizzazione, devono essere individuati per mezzo dell'apposito segnale stradale dello specifico tipo previsto nell'art. 120 dello stesso Regolamento. In esso si stabilisce che il divieto di sosta, espresso dal segnale di passo carrabile, è efficace solo se ogni caratteristica segnaletica corrisponde al tipo prescritto e illustrato nella relativa figura II 78. In questo preciso senso è indirizzata la giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, secondo la quale la piena corrispondenza manca ove nel detto segnale non risultino leggibili tutte le iscrizioni prestabilite, ivi compresa quella indicante il numero di registrazione dell'atto abilitativo, in forza del quale è legittimata l'apposizione e la permanenza in loco del segnale.
Solo se si verificano tutte queste condizioni sostanziali e formali, è doveroso, da parte degli organi di polizia stradale, sanzionare un veicolo in sosta davanti al passo carrabile, eseguendone pure la rimozione
Ciò puntualizzato, si deve annotare che nel segnale di passo carrabile di cui si tratta, il giorno dell'intervento in parola, non era affatto visibile alcun numero di registrazione, neppure a distanza ravvicinata.
D'altro canto, nell'art. 22 comma 12 del Codice della Strada, anche a carico del proprietario dell'immobile si prevedono la sanzione pecuniaria e l'adeguamento coatto del passo carrabile se ritenuto abusivo.
Preciso infine che ognuna delle disposizioni esaminate ha carattere tassativo e rimane indipendente, agli effetti della viabilità, dai profili tributari (di cui all'art. 44 del DLgs. 15/11/1993, n. 507).

*- Comandante del Corpo di Polizia municipale di Ferrara