In merito alle chiusure degli esercizi commerciali
20-08-2012 / Punti di vista
di Deanna Marescotti*
In merito alla lettera trasmessa dai residenti del Grattacielo apparsa in questi giorni sulla stampa locale, riferita alle recenti operazioni di sicurezza effettuate nei pressi della zona Stazione, è opportuno precisare quanto di seguito riportato.
L'Amministrazione Comunale ha sulle attività commerciali i poteri di intervento previsti dalla normativa sul commercio, cioè il D Lgs n.114/98 art. 22.
In particolare, la chiusura definitiva di un esercizio è fattibile da parte del Comune, in modo legittimo, solo per: sospensione dell'attività oltre un anno, perdita dei requisiti morali e/o professionali, ripetute violazioni in materia igienico-sanitaria (tale ultima competenza è attualmente in capo all'AUSL) e svolgimento abusivo dell'attività (cioè senza inoltro delle necessarie comunicazioni o segnalazioni);
la sospensione temporanea (per massimo 20 giorni) può avvenire solo per gravi e recidive violazioni allo stesso D. Lgs n.114/98 .
Viceversa, appartiene al Questore il potere di applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. laddove riscontri problematiche inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
Nel rispetto delle competenze tecniche di cui sopra, si è sempre agito per tutelare la cittadinanza in modo coordinato ed efficace.
*Assessore comunale al Commercio e alle Attività Produttive