Esenti anche gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti del coniuge e le "prime case" non affittate
Ici, precisazioni in merito al pagamento
11-06-2008 / Giorno per giorno
In merito al pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili, il servizio tributario del Comune evidenzia che l'esenzione dall'Ici riguarda l'abitazione principale e una sola pertinenza (cantina, garage etc).
Inoltre sono esenti dal pagamento (in quanto assimilate alle abitazioni principali):
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata);
- l'abitazione acquistata da persona fisica per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni "prima casa", qualora non sia locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o affini entro il secondo, che la occupano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.
Per gli immobili concessi in prestito entro il 30 giugno 2008 il contribuente deve produrre entro il 31 luglio 2008 una specifica comunicazione al Comune che attesti la concessione in uso gratuito, utilizzando a tal fine la modulistica predisposta dall'ufficio Ici, reperibile anche sulla pagina web del Comune di Ferrara (www.comune.fe.it).
Per i comodati che sorgeranno successivamente, la comunicazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla concessione in uso gratuito.
Anche per l'abitazione acquistata da persona fisica per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni "prima casa", qualora non venga locato, è prevista apposita modulistica da presentare negli stessi termini del punto precedente.
Si intendono valide le comunicazioni già presentate per le concessioni in uso gratuito agli affini.
Dalle esenzioni sono escluse, anche se adibite ad abitazione principale, le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota Ici per abitazione principale e detrazione d'imposta).
Al fine di assicurare una restituzione tempestiva, per gli eventuali versamenti effettuati e non dovuti dai contribuenti per le nuove ipotesi di assimilazione, viene richiesta cortesemente la presentazione di istanza di rimborso.