Il ministero impone la dicitura di stato civile "libero" anche per i vedovi/e
04-09-2002 / Giorno per giorno
Nota del dirigente servizio Affari generali e servizi demografici, dr. Valerio Bolognesi. In relazione agli articoli apparsi sul quotidiano "il Resto del Carlino" del 31/8 e del 1/9/2002, riguardanti il disappunto esternato dalla Sig.ra Giulia di Ferrara per la cancellazione del cognome del defunto marito in sede di rinnovo della carta di identità, di sicuro e comprensibile ed apprezzabilissimo valore spirituale, più che giuridico, preme chiarire che l'innovazione deriva, da circa 6 anni, dalla circolare del ministero degli interni n. 14 del 13/9/1996, emessa su conforme avviso del ministero di grazia e giustizia. Tale circolare vale per tutto il territorio italiano ed ha natura vincolante per gli uffici dell'anagrafe, poiché riguarda annotazione di stato civile su un documento di identificazione, tanto che la medesima circolare prevede l'immediato adeguamento di eventuali procedure informatiche difformi e prevede visite ispettive di controllo all'anagrafe. Il ministero motiva la disposizione nella necessità di utilizzare solamente l'espressione di "stato libero", prevista dall'art. 86 cod. civ., idonea a designare persona senza legami matrimoniali, indipendentemente dall'esistenza o inesistenza di eventi pregressi relativi a tale stato, senza creare così equivoci fra lo stato vedovile o di divorziato. Inoltre, recita sempre il ministero, al fine di semplificare le procedure di rilascio del documento di identità, la sola espressione di "stato libero" deve così essere comune sia per i celibi che per i vedovi, escluso ogni altro tipo di dicitura.