Appalto geotermia, il Comune non ha proposto il ricorso al Consiglio di Stato
17-10-2003 / Giorno per giorno
Nota per la stampa del vice sindaco Tiziano Tagliani In riferimento agli articoli riguardanti la controversia che vede coinvolto il Comune di Ferrara per l'affidamento dei lavori di estensione della rete di teleriscaldamento urbano preme esporre alcune precisazioni. Innanzitutto, il Tribunale amministrativo regionale non ha affatto accolto le censure delle due aziende ricorrenti, Alstom ed Euroscavi, per quanto riguarda l'anomalia dell'offerta, le presunte violazioni della par condicio o la falsa applicazione delle norme sulle specifiche tecniche. Al contrario, mentre alcune argomentazioni della controparte sono state espressamente rigettate, il Tar ha dichiarato che singoli discostamenti dalle specifiche tecniche siano ammissibili, poiché rappresentano valide alternative funzionali e non incidono in modo significativo sul complesso dell'appalto. Il Tar si è poi limitato a richiedere una più precisa motivazione del provvedimento di aggiudicazione, in merito a questi punti, ritenendo carente la motivazione del provvedimento originario. L'Amministrazione comunale ha quindi dato seguito alla sentenza, modificando il provvedimento con una più estesa argomentazione. Successivamente, anche questo nuovo atto è stato impugnato, ma le due aziende, temendo probabilmente di perdere il secondo ricorso, hanno deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato, per quelle parti della prima sentenza che non hanno visto l'accoglimento delle loro censure. Come si vede, non sono dunque corrette quelle affermazioni contenute negli articoli apparsi sul "Resto del Carlino" e sulla "Nuova Ferrara", che parlano di totale soccombenza del Comune e attribuiscono all'Amministrazione il ricorso al Consiglio di Stato. Questo infatti è stato presentato in via principale dalle due aziende, mentre il Comune, così provocato, si è limitato a proporre ricorso incidentale nell'ambito dello stesso processo promosso dalla controparte. Il tutto allo scopo di riproporre le proprie eccezioni disattese dalla prima sentenza e difendere quelle parti dello stesso pronunciamento favorevoli al Comune e ora contestate dalle due aziende.