Consiglio comunale, seduta del 19 dicembre
19-12-2003 / Giorno per giorno
Relazione al Consiglio comunale del difensore civico sull'attività svolta nell'anno 2002 La seduta odierna, l'ultima prima della pausa delle festività natalizie, è stata incentrata sulla presentazione da parte del difensore civico Romano Tosi della "Relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta nell'anno 2002". Al termine della relazione (e dopo il solo intervento di Gianfranco Viviani del gruppo Misto) il Consiglio comunale ha rimandato la discussione e gli approfondimenti sulla attività annuale del difensore civico a un incontro di commissione consigliare al quale interverrà anche Romano Tosi. Calendario delle donne vestite 2004 In chiusura di seduta l'assessore Paola Castagnotto ha presentato ai consiglieri il "Calendario delle donne vestite 2004". Prima azione del comitato di coordinamento dell' "Anno della Donna" voluto dal Comune di Ferrara nel 2004. Il calendario riporta, giorno per giorno, i nomi e le date di nascita di circa mille donne e sfogliarlo equivale a intraprendere una sorta di viaggio nell'universo femminile, dal medioevo ad oggi. "Il titolo, velatamente e volutamente ironico (recita la presentazione) chiarisce lo spirito che caratterizza l'intero progetto: ricordare e valorizzare le capacità delle donne". L'originale iniziativa editoriale si è avvalsa dell'opera di redazione e ricerca di Lola e Paola Bonora e di una sponsorizzazione della Cassa di Risparmio. Il nuovo calendario sarà presto nelle cartolibrerie e il ricavato sarà devoluto a sostegno dell'associazionismo locale. Questo il testo integrale della relazione presentata al Consiglio dal difensore civico Romano Tosi: "Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, come per gli anni passati, anche la presente relazione si compone di due parti: una premessa relativa al funzionamento dell'Ufficio in generale e al mio attivarmi, in stretta relazione con il Difensore civico della Regione Emilia Romagna, con i Difensori civici sia della Regione stessa sia di altre parti d'Italia per svolgere in modo uniforme l'incarico affidatoci e per questo migliorare, e una sezione riguardante l'attività svolta con la segnalazione dei casi meritevoli di particolare attenzione. PREMESSA Il funzionamento dell'Ufficio, secondo la procedura adottata nel momento della sua attuazione, è davvero soddisfacente. Il merito va (e con piacere mi ripeto) alla segretaria dell'Ufficio stesso, dottoressa Monica Tansini, collaboratrice preziosissima ed un riferimento indispensabile per tutte le attività e iniziative poste in essere. Dissi, nella relazione dello scorso anno, della cura e della puntualità con cui la dottoressa Tansini segue i percorsi dei vari procedimenti e della perfetta conoscenza che ha di tutti essi così da essere in grado di soddisfare immediatamente le richieste di questo o di quel cittadino interessato all'esito del procedimento che lo riguarda. Dimenticai però di sottolineare come il tratto della dottoressa Tansini sia sempre gentile e cordiale verso chi le si rivolge e finanche affettuoso quando l'istante è persona anziana o disabile o non ha la minima conoscenza di norme giuridiche, anche delle più elementari. Se per tale comportamento la dottoressa Tansini risulta essere di grande aiuto ai cittadini, peraltro molto rispettosi, salvo rarissime eccezioni, verso l'Ufficio cui si rivolgono, va da sé che un tale aiuto si riflette anche sulla mia attività perché "alleggerita" da un continuo presentarsi di "postulanti" o da interminabili "sfoghi" telefonici. Il momento essenziale dell'opera della segretaria dottoressa Tansini è tuttavia quello che incide sulla stessa ragion d'essere dell'istituto del difensore civico e si palesa con l'individuazione dell'Ufficio o dell'azienda o dell'ente pubblico presso il quale intervenire in seguito alla domanda del cittadino, con opportuna richiesta all'ufficio, azienda o ente sulla eventuale competenza in ordine al "caso" portato all'attenzione del Difensore civico, con la ricerca attraverso il P.C. di norme regolamentari locali o di leggi dello stato e così via. Nell'anno 2002, ho partecipato soltanto alle riunioni trimestrali della Conferenza dei difensori civici della Regione Emilia - Romagna svoltesi in Bologna nella sede del Difensore civico presso la Regione stessa. Tali riunioni sono di grandissima utilità non solo per lo scambio di notizie circa i casi di maggiore rilievo affrontati da ciascuno dei partecipanti e sul loro esito, ma anche per le novità legislative in materia di amministrazioni locali che il Difensore civico regionale, dottoressa Paola Gallerani Monaci, illustra ai colleghi. Abbiamo così appreso, nell'ultima di queste riunioni (13 dicembre 2002), che la Giunta Regionale era in procinto di approvare un provvedimento di aggiornamento della Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) volto a includere tra le funzioni e i servizi esercitati in forma associata da gruppi di Comuni anche quello della difesa civica, con contributo economico per i Comuni non dotati di difensore civico che avessero inteso "utilizzare" il difensore civico istituito presso un Comune incluso nel gruppo o nella provincia di pertinenza. Il provvedimento venne effettivamente adottato con deliberazione della G.R. del 23 dicembre 2002, pubblicata nel B.U. della Regione in data 28 gennaio 2003, avente previsto la figura del difensore civico sovracomunale. Allego copia di tale Bollettino segnalando come, il giorno 7 febbraio u.s., nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, sia avvenuto un incontro tra funzionari regionali addetti all'Ufficio del Difensore civico regionale e i responsabili delle gestioni associate dei Comuni della Provincia per valutare la possibilità di stipulare convenzioni tra i due Comuni del Ferrarese muniti di difensore civico (Ferrara e Copparo) e i gruppi associati di Comuni ai fini dell' "utilizzazione" dei detti difensori civici. In tale contesto, sono stato informato dal Vice Sindaco del Comune di Ferrara, avvocato Tiziano Tagliani, che è in fase conclusiva una convenzione tra questo Comune e l'Amministrazione Provinciale perché il difensore civico attivato nel Comune eserciti il suo incarico anche riguardo al territorio provinciale. In proposito, mi preme raccomandare, ove la convenzione in discorso si concluda (al pari di eventuali altre con le gestioni associate di Comuni), che la cosa venga opportunamente pubblicizzata poiché, purtroppo, sono ancora pochi i cittadini che si servono della figura del difensore civico. In riunioni precedenti, s'era tornato a discutere delle competenza dei difensori civici locali, atteso il ritardo del legislatore nel porre definitivamente mano a norme che disciplinino in modo organico la figura del difensore civico nazionale e locale. A proposito delle quali figure non mi sembra fuori luogo porre in evidenza quanto la dottoressa Gallerani spiegò in merito all'attività del Parlamento in materia. Decaduto, con la scadenza naturale della XIIII legislatura, il progetto di legge n.619 Camera avente ad oggetto: "Norme in materia di difensore civico", diretto soprattutto ad istituire la figura del Difensore civico nazionale, sono state presentate, nel corso della presente legislatura altre proposte di legge, una delle quali è particolarmente significativa. Si tratta dell'atto Camera n. 878 contenente una proposta di legge costituzionale avente ad oggetto "Modifiche alla Costituzione concernenti il difensore civico e i diritti elettorali nelle elezioni comunali per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea". Come è chiaramente illustrato dalla dottoressa Gallerani nella sua relazione al Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna redatta nell'anno 2002 e relativa all'attività svolta nel 2001, tale proposta di legge, a differenza delle precedenti che prevedevano l'istituto del difensore civico solo come facoltativo, introduce nell'ordinamento l'istituto come obbligatorio. L'articolo 1 della ridetta proposta, intitolato "Difensore Civico" recita infatti: "Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente : "Art. 113-bis - E' istituito il difensore civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri. La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del difensore civico". Alla stregua di tale formulazione, la proposta in discorso appare per vero alquanto circoscritta , in quanto si limita a prevedere una tutela solamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali per modo che resterebbe irrisolto il problema di un sistema complessivo di difesa civica estesa a tutti i livelli e nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. E tuttavia, avendo io partecipato, il 16 giugno del 2001 a Riccione, al convegno nazionale che trattò del "Peso del Difensore Civico" e avendo percepito l'auspicio dei relatori ufficiali (parlamentari e docenti universitari) che il legislatore non avrebbe sicuramente trascurato di regolamentare la difesa civica a livello locale (già allora esisteva una proposta di legge dell'on. Boato), presumo che il citato articolo 1 della proposta n. 878 subirà un allargamento. Sempre nelle varie riunioni nella sede del Difensore civico regionale, il problema più dibattuto è quello della competenza, anche perché, all'improvviso e senza adeguata informazione, vengono emanate norme che istituiscono figura a tutela dei cittadini "concorrenti" con quelle dei difensori civici comunali o provinciali. Mi riferisco, per esempio al Garante del contribuente previsto dall'articolo 13 della legge n. 212/2000, della cui esistenza io e i colleghi fummo a conoscenza allorché, nella sede anzidetta, rinvenimmo l'opuscolo che allego alla presente. Si tratta, come si evince dal testo, di un organo (collegiale) che deve essere istituito presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, presso la quale ha sede ed opera in piena autonomia nei confronti dell'amministrazione finanziaria per rimuovere disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione. Da ciò il chiedersi tra i partecipanti alla riunione come noi difensori civici (comunali o provinciali) avremmo dovuto comportarci in presenza di cittadini che avessero lamentato presunte irregolarità in materia di tributi locali. Risposta logica parve quella di dover intervenire per fattispecie del genere presso l'Amministrazione locale, apparendo iniquo che il cittadino che si duole di errata imposizione di ICI, COSAP e TARSU debba recarsi nel capoluogo della Regione per veder risolto il suo problema. A questo proposito sento il dovere di ringraziare la dirigente del Servizio Tributi del Comune di Ferrara, dottoressa Lauretta Angelini, per le risposte che sempre e in tempi brevissimi fornisce alle mie istanze. La questione è insomma sempre la stessa: la richiesta di tutela o di aiuto non va elusa con un semplicistico atteggiamento di "non competenza". Il difensore civico esiste per aiutare il cittadino e deve perciò assicurare COMUNQUE al cittadino stesso una risposta, un chiarimento o un suggerimento. Nella precedente relazione parlai delle aggregazioni formatesi tra i vari difensori civici esistenti nel territorio nazionale: Rete Nazionale dei Difensori Civici locali, costituitasi in Umbria, Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani (ANDCI), costituitasi in Campania. Da ognuna giunge l'invito ad iscrivermi e partecipare a convegni, indubbiamente molto interessanti e utili. I difensori civici della nostra Regione, ad eccezione di uno, mantengono il comportamento stabilito lo scorso anno, precisamente di aderire solo alla Conferenza dei difensori civici della Regione, così come viene fatto dai difensori civici della Regione Toscana. E' sorta anche, nella vicina Austria, la National Association of Italian Ombudsmen, alla quale l'ANDCI ha deciso di aderire. Non può certo negarsi che il fenomeno sia interessante ed evidenzi la consapevolezza di chi si associa di svolgere un incarico assai utile alla collettività, ma personalmente ritengo che, in mancanza di quella legge di cui sopra parlai, la esposizione pubblica in forma associata sia prematura ATTIVITA' SVOLTA Ho detto poco sopra che intendo la funzione del difensore civico come un dovere di rispondere comunque al cittadino bisognoso di aiuto, dovere in tanto più sentito in quanto la maggior richiesta di tutela proviene da soggetti spesso di modesta estrazione sociale e di limitate capacità economiche. Il mio operare è del resto identico a quello dei colleghi della regione, i quali, come già posi in luce nella relazione dell'anno scorso, mai rifiutano di attivarsi, senza, ovviamente, cadere in comportamenti che possano configurarsi come usurpazioni o arrogazioni di compiti spettanti ad altri. Una tale condotta è anche dovuta al fatto che un alto numero di persone si presenta senza avere fissato un appuntamento oppure, dopo avere interpellato la dottoressa Tansini sulla competenza del difensore civico e pur edotto degli ambiti di questa, compare egualmente. Da ciò un numero di audizioni grandemente superiore a quello che risulta dalle richieste di intervento di cui subito passo a parlare. Per l'anno 2002, le richieste di intervento previo appuntamento sono state 196, quantità inferiore a quella dell'anno 2001. E' sensibilmente aumentata, invece, la presentazione di cittadini non preventivamente "registratisi". Di questi cittadini va detto che pochissimi (alcune unità) propongono istanze qualificabili come "richieste di intervento" e quindi iscrivibili nel Registro Generale o Protocollo; tutti gli altri narrano di vicende che nulla hanno a che fare con la difesa civica, quali, ad esempio, questioni condominiali, mancato rispetto di distanze del vicino proprietario, danni derivati da fatti illeciti commessi da privati e financo disaccordi familiari con richiesta di spiegazioni sul come ottenere la separazione o il divorzio (!). La mia pregressa attività professionale mi consente di essere utile anche a tali categorie di persone che tuttavia esorto sempre a comporre amichevolmente i dissidi insorti. All'indigente che può ottenere soddisfazione solo attraverso la via giudiziaria spiego cos'è il gratuito patrocinio e indico la procedura da seguire affinché ne sia ammesso. Delle anzidette richieste di intervento solo 104 sono state formalizzate, cioè iscritte nel R.G. e aventi dato vita a procedimenti. Delle altre non s'è tenuto conto o perché palesemente infondate o perché aventi esclusivamente aspetti di diritto privato. I provvedimenti con controparte l'Amministrazione Comunale di Ferrara hanno avuto ad oggetto le seguenti materie: · ambiente (7 interventi): · inquinamento acustico (8 interventi); · edilizia privata (3 interventi); · lavori pubblici (strade, edifici, ecc.) (4 interventi); · viabilità (disagi e pericoli) (8 interventi); · danni da omessa manutenzione di strade o altro (4 interventi); · attività produttive (commercio) (1 intervento); · tributi (imposte, canoni, tariffe) (7 interventi); · Polizia Municipale (6 interventi); · Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari (8 interventi); · P.R.G. (2 interventi). Interventi presso altre Amministrazioni locali (Comunali o Provinciali) o altri enti pubblici: · Comune di Bernalda (MT) (1 intervento); · Comune di Tresigallo (1 intervento); · Comune di Codigoro (1 intervento); · Comune di Cento (1 intervento); · Comune di Roma - P.M. (1 intervento); · Amministrazione Provinciale (3 interventi); · ACER (ex IACP) (6 interventi); · AGEA (4 interventi); · ACOSEA (5 interventi); INPS, Telecom Italia, INPDAP, ASL, Agenzia delle Entrate, ordine dei Medici, Assitalia. Informo con soddisfazione che anche le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune di Ferrara e le altre Aziende o enti pubblici cui mi sono rivolto hanno per la maggior parte e fino a questo momento risposto alle mie richieste. Di chi non ha riscontrato le mie segnalazioni la mia ormai ultrabiennale esperienza mi consente di affermare che lo farà sicuramente, magari dietro un sollecito e con scuse per il ritardo. Sottolineo la circostanza che il riscontro avviene anche se rivolgendomi alle Amministrazioni o agli enti in questione ho cura di precisare che la competenza (per territorio o per materia) non mi apparterrebbe e che sono spinto all'approccio o dalla penosità del caso o dall'urgenza o dalla vetustà ecc. del caso. Chi risponde è sempre molto rispettoso e si dimostra sensibile al bisogno del cittadino indottosi a ricorrere al difensore civico. A questi interlocutori, dunque, così come a quelli trattanti materie di mia stretta competenza porgo un sentito ringraziamento. Dei procedimenti iscritti a R.G. nell'anno 2002, ne sono stati definiti, nel momento in cui redigo questa relazione, n. 86, ovviamente dopo la risposta positiva o negativa dell'ente interessato. Per risposta negativa intendo la spiegazione fornita dall'Ente in merito alla infondatezza della istanza portata alla sua attenzione. In alcuni casi succede che io stesso, esaminati con attenzione documenti prodotti dal ricorrente, avverta l'infondatezza delle ragioni che, in sede di audizione o di verbalizzazione, mi erano state prospettate e chiuda pertanto il procedimento con la formula "la P.A. ha collaborato" perché evidenziatrice del fatto che l'ente stesso, nel fornire la risposta, non ha trascurato di esaminare atti o documenti in suo possesso. Se la risposta è positiva adotto la formula di chiusura "istanza accolta". Sono ancora aperti 6 procedimenti iscritti nell'anno 2000 e n. 41 procedimenti iscritti nel 2001. Il silenzio degli istanti sull'esito di tali procedimenti mi porta a ritenere o che le vicende per le quali era stato chiesto l'intervento si sono in qualche modo concluse o che gli istanti stessi non abbiano interesse a coltivare il loro "ricorso". Ritengo di pervenire alla chiusura di tali procedimenti costituenti un'inutile "pendenza" appunto con la formula "ricorso non coltivato". Passando all'esame di alcuni dei casi in cui, nell'anno di riferimento, i cittadini hanno lamentato scarsa attenzione da parte della P.A., segnalo che per addivenire alla loro soluzione i responsabili di alcuni Servizi si sono resi spontaneamente disponibili ad incontri nella sede del mio ufficio. E' così avvenuto che assieme al dotto Roberto Cassoli, Dirigente del Servizio interventi sociali, autorizzazioni sanitarie e veterinarie del Comune di Ferrara, assistito dal dott. Gian Luca Carpanelli e dalla dottoressa Chiara Berardinelli dell'ASL di Ferrara, si sono valutate situazioni di disagio di anziani malati aventi le abitazioni a ridosso di gattili o confinanti con laboratori autorizzati alla toelettatura di animali domestici o asseritamente invasi da esalazioni provenienti da canne fumarie non "messe a norma" dai proprietari degli appartamenti sottostanti. Delle due ultime situazioni, una si è risolta in seguito alle prescrizioni impartite dal competente servizio che hanno indotto i titolari del laboratorio a rinvenire locali isolati; l'altra, nonostante il prodigarsi dell'Autorità Comunale e del Servizio di Igiene dell'ASL, appare di difficile soluzione a causa del rifiuto della persona interessata all'accesso da parte dei Vigile del Fuoco nel suo appartamento per accertare la natura e l'eventuale pericolosità delle esalazioni. La prima situazione potrà essere risolta solo se lo spostamento del gattile venisse accettato dagli abitanti in zona prossima a quella ove attualmente il gattile stesso è ubicato. (via Ortigara). A proposito dei molti problemi che i gattili, impropriamente denominati "colonie feline" nelle tabelle che ne indicano la presenza, creano all'Amministrazione Comunale sono del parere che essi potevano essere evitati se l'Amministrazione stessa non avesse troppo estensivamente interpretato la legge 14 agosto 1991, n. 281 e la legge regionale 7 aprile 2000, n.27. Le disposizioni di tali leggi (art. 2 L. n.281/1991 e art. 29 L.R. n.27/2000) non prevedono la creazione di colonie artificiali, com'è avvenuto nel territorio del Comune di Ferrara, bensì che l'alimentazione e la cura dei felini da parte delle associazioni protezioniste avvenga dove già esiste una colonia felina naturale, cioè l'habitat. Ogni spostamento dell'habitat sembra perfino vietato dalle norme in vigore che non fanno menzione di creazione di ricoveri, recinti, ecc. fuori da quell'habitat. Ed è logico che l'interpretazione non possa essere che restrittiva: il legislatore non ha certamente voluto che il felini vengano spostati dal luogo in cui vivono stabilmente (in colonia) in un sito ritenuto più confacente (o comodo) dalle associazioni zoofile ed animaliste., per esempio in piazza della Signoria a Firenze o in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Anche l'ingegnere Mario Lazzari e la dottoressa Patrizia Carmignola, responsabili all'edilizia privata del Comune di Ferrara, hanno personalmente acceduto al mio Ufficio per illustrare situazioni che non riuscivo spiegarmi. In materia di edilizia privata, merita menzione il caso di un condomino che avendo deciso di ristrutturare la propria parte dell'immobile sito in via O. Putinati per adibirlo a locale pubblico, (ristorazione) abbia presentato, tramite il progettista di sua fiducia, una relazione in parte non veritiera ed omesso di presentare una relazione sull'impatto acustico prevista come requisito cogente nell'Allegato A del Regolamento Edilizio del Comune di Ferrara. In seguito al mio intervento provocato da uno dei condomini, portavoce anche degli altri partecipanti alla comunione, il Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive ha giustamente risposto che per la parte in cui la relazione del progettista è mendace avrebbe provveduto a riferire all'Autorità giudiziaria, comportamento obbligatorio ove si ponga mente al contenuto dell'art. 4, comma 12° del D.L. n. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993, mentre non ha considerato rilevante ai fini della speciale procedura definita D.I.A., l'omessa presentazione della relazione sull'impatto acustico. Se la risposta può essere soddisfacente per quanto attiene alla mera attuazione del progetto edilizio, non convince se si abbia riguardo alla destinazione dei vani ristrutturandi: locali da adibire a ristorante. E' appena il caso di rilevare che da questi sarebbe potuto o potrebbe derivare alle famiglie occupanti il complesso condominiale una compromissione del "benessere uditivo", ond'era necessario esigere, prima del rilascio della licenza alla conduzione del ristorante quella documentazione inclusa tra i requisiti cogenti, appunto perché posta a protezione del benessere dei cittadini. Dagli interessati mi è stato riferito che si rende necessaria un'azione giudiziaria a carico del "disinvolto" condomino. A proposito di impatto acustico, segnalo che anche nell'anno 2002 si sono rivolte al mio Ufficio persone abitanti nei pressi di locali adibiti a discoteche, pub e ristoranti lamentando il disturbo provocato di notte dai frequentatori di tali locali o dall'eccessivo volume degli strumento sonori utilizzativi. Pareva che, per effetto di sanzioni inflitte, nel corso del 2001, ai conduttori degli esercizi in parola il disturbo fosse cessato e che pertanto mai più l'Autorità Comunale potesse essere accusata di inerzia in presenza di comportamenti che provocano disagio, talvolta, a interi quartieri. All'inconveniente potrebbe porsi rimedio demandando alle pattuglie della Polizia Municipale che, come ho appreso dalla relazione fatta dal Comandante dr Carlo di Palma, in occasione dell'ultima festa del Corpo, protraggono fino alle ore 3 il servizio di sorveglianza della circolazione stradale, anche il compito di vigilare perché nei ridetti locali o in prossimità di essi non si tengano comportamenti atti a creare disturbo al riposo delle persone.. In tema di disturbo, in particolare da quello cagionato dal traffico veicolare nella località del Barco-Pontelagoscuro e avente dato luogo alla presentazione di molti esposti, sembra avere avuto esito soddisfacente la serie di provvedimenti comunali aventi riguardato il traffico in dette località. Sono cessate infatti le richieste di intervento del mio Ufficio perché si modificassero certe disposizioni che avevano reso tormentosa la vita a chi abitava lungo alcune vie delle zone in questione. Non cessano invece le doglianze, per ragioni di sicurezza, di abitanti di via Selva di Quartesana che constatano quotidianamente l'inadeguatezza delle misure adottate allo scopo di evitare eventi dannosi per chi vi circoli (dissuasori di velocità, segnali di pericolo, limiti di velocità ecc.). Non mi sono recato sul posto, a differenza di quanto avevo fatto per Pontelagoscuro, ma il ripetersi delle lamentele mi persuade che queste non siano infondate. Mi viene riferito che è soprattutto la strettezza della carreggiata a rendere estremamente difficoltoso e pericoloso nella via Selva l'incrocio tra automezzi. In una situazione de genere e tenuto conto del fatto che pedoni e ciclisti potrebbero essere coinvolti indirettamente da collisioni tra mezzi pesanti, ho ritenuto di indicare all'Ufficio competente l'adozione di un senso unico di circolazione. Ciò potrebbe comportare un prolungamento dei percorsi, ma qualche sacrificio deve pur essere sopportato quando un provvedimento è preso a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Concludo segnalando che gli enti e le aziende diverse da quella comunale che soddisfano immediatamente mie richieste, se fondate, sono l'AGEA, l'ACOSEA e l'ACER. Ai Responsabili ed ai funzionari di tali enti e aziende va dunque un particolare ringraziamento. E un grazie va, come sempre, agli addetti agli uffici attigui al mio, sempre disponibili al superamento di qualche improvvisa difficoltà: le signore Patrizia Moretti e Vanna Talon e il dottor Giuseppe Milone. Ringrazio, infine, per l'attenzione che si vorrà porre alla presente relazione".