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Scattano nel centro cittadino le limitazioni alla circolazione. I provvedimenti in vigore dal lunedì al venerdì fra il 20 ottobre e il 6 gennaio 2006

12-10-2005 / Giorno per giorno

Da giovedì 20 ottobre entrano in vigore i blocchi del traffico per i veicoli a benzina e i diesel non rispondenti alle direttive Cee/Ce91/441 e per i ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla direttiva Cee/Ce97/24. L'Amministrazione comunale, infatti, dando seguito alla firma del quarto accordo di programma, sottoscritto il 3 ottobre da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, intende adottare anche quest'anno misure volte a ridurre le concentrazioni di Pm10 nell'aria. A partire da giovedì 20 ottobre e fino al 6 gennaio 2006, tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 - per i veicoli a benzina non rispondenti alle direttive Cee/Ce91/441 e successive integrazioni e modifiche, immatricolati fino al 31/12/1992; - per i veicoli diesel non rispondenti alle direttive Cee/Ce91/441 e successive integrazioni e modifiche, o comunque immatricolati fino al 30/09/1994; - per i ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla direttiva Cee/Ce97/24 è istituito il divieto di transito in tutte le vie e piazze del centro città interne al seguente perimetro: viale IV Novembre, via Darsena, viale Volano, via San Maurelio, viale Alfonso d'Este, Rampari di San Rocco, corso Porta Mare (tratto compreso tra Rampari di San Rocco e piazzale San Giovanni)- /piazzale San Giovanni, via Gramicia, via Bacchelli, via Porta Catena, viale Po (tratto compreso tra via Porta Catena e viale IV Novembre). Il divieto di transito non si applica invece lungo il percorso costituito dalle vie Azzo Novello, Orlando Furioso (tratto compreso tra via Azzo Novello e via Leopardi), Leopardi, Parini, Arianuova (tratto compreso tra via Parini e l'ingresso del parcheggio Diamanti). Sono autorizzate le seguenti categorie di veicoli, fatte salve le limitazioni alla circolazione previste nelle Ztl e nelle Apu: - Autovetture con almeno tre persone a bordo (sempre e contemporaneamente presenti sul veicolo nell'area soggetta a limitazione della circolazione); - Veicoli alimentati a metano o Gpl; - Veicoli condivisi (car sharing); - Veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale (118, Croce Rossa, USL, 116 ecc.); - Veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti tecnologici pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, limitatamente ad interventi urgenti non prorogabili e di emergenza; - Macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, limitatamente ad interventi di cantiere urgenti, non prorogabili e di emergenza; - Veicoli di sicurezza pubblica; - Veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; - Carri funebri e veicoli al seguito e cortei matrimoniali; - Veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; - Veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); - Veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); - Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; - Veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; - Veicoli di associazioni che effettuano assistenza domiciliare ai malati, e di coloro i quali prestano assistenza ai malati ricoverati presso una struttura ospedaliera (muniti di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ) o assistenza domiciliare a familiare non autosufficienti (previa presentazione di idonea documentazione); - Veicoli adibiti al trasporto di farmaci, prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.), e trasporto rifiuti speciali; - Veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.); - Autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa; - Veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate; - Veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; - Veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari; - Veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; - Veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri; - Veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); - Veicoli degli operatori del commercio su area pubblica a posto fisso e ambulante per l'uscita dalle aree mercatali (limitatamente al tragitto più breve per raggiungere o allontanarsi dall'area concessa); - Veicoli di dipendenti di imprese di pulizie, muniti di attestazione nominativa rilasciata dal datore di lavoro - indicante la successione e la localizzazione dei singoli interventi lavorativi - e i titolari delle imprese di pulizia qualora operino personalmente e direttamente mediante l'impiego dei propri mezzi personali e/o commerciali nell'esercizio della propria attività imprenditoriale; - Veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio nell'esercizio dell'attività; - Veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo; - Veicoli di servizio postale e corrieri; - Veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; - Veicoli elettrici. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di 71 euro. Sono poi attive le seguenti aree di parcheggio: - Area ex-Mof (parcheggio gratuito) con possibilità di utilizzo della linea Navetta per il centro storico; - Parcheggio Centro Storico (parcheggio a pagamento); - Parcheggio Diamanti (parcheggio a pagamento); - Parcheggio Via del Lavoro (parcheggio gratuito) con possibilità di usufruire delle linee di trasporto pubblico per il centro storico, attraverso l'utilizzo del sottopasso ferroviario. Vengono inoltre identificati i seguenti parcheggi scambiatori nel perimetro esterno del centro abitato di Ferrara : - Parcheggio centro commerciale Il Castello; - Parcheggio centro grossisti Diamante - località Pontelagoscuro - Barco; - Parcheggio Via della Fiera; - Parcheggio Via Bologna - Area esterna Comet / Idrosart e collegamento con parcheggio centro commerciale Il Castello; - Parcheggio Area Rivana; - Parcheggio Ex-Montedison di Via Roiti; - Parcheggio Interspar (via Pomposa angolo via Pontegradella)