Comune di Ferrara

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ORDINANZA DEL SINDACO - Divieti riguardanti le specie selvatiche, esotiche e domestiche

Nuove regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

23-12-2010 / Giorno per giorno

Il Comune di Ferrara conferma la propria attenzione alle problematiche degli animali, preoccupandosi del benessere anche di quelli utilizzati per gli spettacoli circensi. Un'ordinanza del sindaco, sottoscritta nella giornata di oggi, vieta infatti l'attendamento nel territorio comunale, compresi i terreni privati, di circhi che abbiano al seguito esemplari appartenenti a specie riconosciute incompatibili con la detenzione per attività circense o per spettacoli itineranti. La misura vale in particolare per: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci diurni e notturni, il cui impiego negli spettacoli viaggianti rende impossibile garantire le condizioni minime di spazio e di temperatura indispensabili per una corretta detenzione e risulta dunque del tutto incompatibile con l'attività circense.
Il provvedimento vieta inoltre l'utilizzo e l'esposizione di rettili, in considerazione anche dell'assenza di protocolli operativi per il controllo delle malattie infettive e diffusive di queste specie.
L'ordinanza è frutto di un percorso di condivisione che ha visto il coinvolgimento delle associazioni animaliste attive sul territorio e del Servizio Veterinario dell'azienda Usl di Ferrara, assieme ai quali il Comune ha voluto riaffermare il riconoscimento dei valori della diversità e della soggettività di ciascuna specie, individuando quelle per le quali il modello di gestione circense non può conciliarsi con la necessità di rispettarne le caratteristiche e le esigenze.


Questo il testo integrale dell'ordinanza:

ORDINANZA EX ART. 50 D.LGS. 267/00 SULL'UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI (Ferrara,23/12/2010)
IL SINDACO

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 dal 27.7.1934;

Visto il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;

Vista la Legge 18 marzo 1968,. N. 337 - "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 as Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'art. 4 cita: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.03,1979 che attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione";

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la Legge 150 del 07.02.1992, che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 (convertito, con modificazione, nella Legge 13 marzo 1993,n. 59) e dal D.LGs. n. 275/2001;

Visto il D.M. 19.4.1996 e del 26/4/2001 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:
- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio della autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso Comuni italiani;

Vista la Legge n. 189 del 20.07.2004 - "Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" - che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/05 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;

Vista la L.R. Emilia Romagna 17.02.2005, n. 5 - "Norme a tutela del benessere animale", e successiva delibera attutiva 14.05.2007 n. 647 contenete i "Requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte del comuni";

Premesso che viene qui riconosciuto il valore sociale e ricreativo di uno spettacolo circense in cui vengano valorizzate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli artisti, senza alcun ricorso all'impiego degli animali;

Ravvisata la imprescindibile necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;

Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto il personale addetto ed in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi; che a differenza di altri classi di animali non vi sono, per quanto riguarda i rettili, normative specifiche relativamente al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare appartenenti a tale classe;

Considerato che negli ultimi anni in Italia si sono verificati casi di maltrattamento sugli animali nei circhi o di irregolarità amministrative nella detenzione, che hanno portato a pronunce di condanna penale nonché sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle strutture con evidente aggravi di costi per le amministrazioni competenti per la gestione dei procedimenti e degli animali talvolta sequestrati,

Verificato in diverse circostanze dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria di Ferrara che risulta impossibile garantire, per alcune specie, le condizioni minime di adeguatezza dei limiti di temperatura richiesti e di spazio necessario,

Verificato altresì che, per le specie esotiche non comprese nell'Allegato B della DGR n. 647/2007, non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione, favorendo in questo modo modalità di detenzione al limite del maltrattamento, considerato sulla base delle conoscenze di zooantropologia didattica, che l'utilizzo di animali esotici a scopo di esibizione ne esalta esclusivamente l'aspetto performativo non consentendo il riconoscimento di valori quali la diversità, la soggettività di specie, il rispetto etologico, in aperto contrasto con le finalità proposte dalle norme in materia di tutela degli animali;

Considerato che in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES e recepito dalla Regione Emilia Romagna con Delibera G.R. 14 maggio 2007, n. 647, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quelli animali per cui sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, cosi come approvato con Delibera del Consiglio Comunale in data 24/11/2008 n. 11/66255/08;
Visto l'art. 50 comma 5 del TU degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

In linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES e recepito dalla Regione Emilia Romagna, è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, appartenenti alle specie di seguito indicate; primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.
Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali sono vietati all'interno del territorio comunale l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

IMPEGNA

Il Dipartimento di Sanità Pubblica - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl al controllo di quanto prescritto informandone lo scrivente oltre agli adempimenti già previsti dalle norme vigenti;

Contro il presente provvedimento è possibile proporre istanza di ricorso al TAR dell' Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.


IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani