COC ACCOGLIENZA - Prima scadenza il 29 febbraio 2016
Sisma 2012: obblighi dei proprietari di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di depositare la 'Dichiarazione sullo stato di occupazione'
19-02-2016 / Giorno per giorno
Ai sensi dell'ordinanza 20/2015, così come modificata e integrata dall'ordinanza 39/2015 e 58/2015, art. 25, comma 4-quater, coloro che abbiano ultimato gli interventi di ripristino dell'agibilità PRIMA del 20 marzo 2015, sono tenuti a depositare TASSATIVAMENTE ENTRO IL 29/02/2016 le Dichiarazioni sullo stato di occupazione dell'abitazione, pena la decadenza dal contributo per la ricostruzione e la sua restituzione.
Qualora non fosse possibile il deposito della Dichiarazione sopra riportata tramite la piattaforma MUDE, il proprietario, ovvero il tecnico incaricato, potrà depositare la stessa in forma cartacea presso gli uffici preposti. Al fine di facilitare il deposito della Dichiarazione in forma cartacea, è stato predisposto un apposito modulo, che andrà redatto per unità immobiliare e consegnato agli atti dell'Amministrazione entro il citato termine del 29 febbraio 2016.
Nel caso in cui i lavori di ripristino dell'agibilità e di riparazione del danno siano stati ultimati in una data SUCCESSIVA al 20/03/2015, la Dichiarazione sullo stato di occupazione deve essere depositata ENTRO TRE MESI dalla dichiarazione di fine lavori. Qualora i termini siano già scaduti, si invitano gli interessati a provvedere ugualmente alla compilazione e al deposito della Dichiarazione entro il 29/02/2016.
Si specifica che la compilazione della Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione è obbligatoria per le sole unità immobiliari soggette ai vincoli di cui all'art. 6 commi 3 e 4 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ovvero di cui all'art. 25 comma 2 lettere a) e b) delle ord. nn. 20, 39 e 58/2015, ovvero di cui all'art. 26 dell'ord. 58/2015.
In altri termini, l'obbligo è previsto per le abitazioni che alla data del sisma erano:
1. locate o cedute in comodato (abitazioni principali di terzi),
2. sfitte e non principali.
L'obbligo sopra menzionato non sussiste ESCLUSIVAMENTE per le abitazioni principali occupate dal proprietario, fatti salvi i casi in cui queste ultime si trovino all'interno di un'unità strutturale in cui siano presenti abitazioni con le caratteristiche di cui ai punti 1 e 2.
Per ulteriori informazioni e per un supporto alla compilazione del modulo rivolgersi al COC Accoglienza (Centro Operativo Comunale), via Spadari, 2/2 44121 Ferrara - tel 334 1016433 fax 0532 419762 e-mail coc.accoglienza@comune.fe.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Sarà possibile concordare eventualmente un appuntamento in orari diversi da quelli di apertura, contattando il numero di telefono sopra indicato.
DOCUMENTAZIONE UTILE: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=7718