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AMBIENTE - Oggi all'esame della 4.a Commissione e lunedì 28 giugno all'approvazione del Consiglio. Assessore Balboni "Ci avviamo al compimento di un lavoro ampio e complesso che ha coinvolto in modo importante uffici e dirigenza"

In dirittura di arrivo il nuovo 'Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva'

24-06-2021 / Giorno per giorno

"Ci avviamo al compimento di un lavoro ampio e complesso che ha coinvolto in modo importante uffici e dirigenza comunali e che si è avvalso di numerosi contributi. Da ricordare fra questi, le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria avviato fin dal nostro insediamento, e sicuramente i richiami del Decreto legislativo 116/2020". 

Così l'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni, affiancato al dirigente del servizio comunale Ambiente Alessio Stabellini, ha aperto oggi (24 giugno 2021) la  conferenza stampa di presentazione del nuovo "Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva". Il documento sarà nel pomeriggio all'esame della 4.a Commissione consiliare (alle 15) e da lunedì 28 giugno all'approvazione del Consiglio comunale.

"Fra i diversi i passaggi importanti del nuovo Regolamento - ha affermato l'assessore - da ricordare la modifica introdotta per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che potranno conferirli al di fuori del servizio pubblico, previa attestazione. Altro punto importante, sollecitato come il precedente dalle associazioni di categoria, è l'esclusione delle superfici tariffabili laddove avviene la lavorazione da attività industriale, compresi i magazzini e gli spazi funzionali e collegati, e delle superfici occupate nell'ambito dell'attività agricola, agro-industriale o della silvicoltura. Questo produrrà un importante risparmio che consentirà di alleviare la quota fissa della tariffa collegata alla metratura degli spazi delle attività stesse. Segnalo inoltre qualcosa che avrà un impatto positivo anche per le utenze domestiche e che potrà dare sollievo o aiuto a chi si trovi in una situazione di difficoltà temporanea: mentre in precedenza la richiesta di rateizzazione doveva essere manifestata prima della scadenza della bolletta, con il nuovo Regolamento potrà essere formalizzata entro i venti giorni successivi alla data di scadenza. Da ultimo un riferimento alla composizione tariffaria della bolletta che ultimeremo entro il 30 di giugno con l'intenzione di riequilibrare nelle parti di quota fissa e variabile. Fino ad ora c'è stata una grossa sproporzione fra questi due quote a favore di quella fissa, di fatto assimilandola a una sorta di patrimoniale. Ora l'impegno è quello si cercare di bilanciare questi due componenti verso una tariffa effettivamente puntuale. Questo sempre in un'ottica di indirizzo alla riduzione della produzione di rifiuti e soprattutto all'avvio di un'accurata gestione della filiera del riciclo che parte proprio da chi i rifiuti li produce".

"Abbiamo mantenuto e riconfermato tutte le riduzioni previste nel vecchio Regolamento, - ha affermato il dirigente Alessio Stabellini - considerato che queste risultano essere sia riduzioni previste delle normative vigenti e quindi obbligatorie, sia riduzioni volontarie. Fra le modifiche  apportate per garantire un maggior servizio all'utenza da ricordare l'inserimento, nella nuova formulazione del Regolamento, dell'obbligo per il gestore di consegnare al domicilio delle utenze con problematiche le dotazioni per la raccolta dei rifiuti; inoltre, diversamente da quanto avveniva fino ad ora, le famiglie che fanno uso di presidi medico sanitari una volta avviata la procedura iniziale non dovranno più reiterare l'istanza annualmente". 

LA SCHEDA  (a cura dell'assessorato comunale all'Ambiente) - Il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in approvazione in questi giorni, recepisce le disposizioni del Decreto n. 116 del 03/09/2020, in vigore dal 26/09/2020, che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con particolare riferimento a:
• Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali e Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
• Titolo II - Gestione degli imballaggi;
• Titolo VI Sistema Sanzionatorio e disposizioni finali - Capo I Sanzioni;
• Allegati della parte IV;

Adegua inoltre la sua struttura agli schemi di modifiche al regolamento Tari rispettivamente di IFEL e ANUTEL, che recepiscono le novità introdotte dal d.lgs 116/2020 e un'introduzione che descrive e analizza le principali modifiche che determinano l'attuale assetto normativo.

Entrando nel merito delle modifiche significative introdotte nel Regolamento in approvazione, al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni normative emanate e alle disposizioni dei Regolamenti Tipo, si hanno:
• Modifica dell'articolo relativo alle definizioni con il recepimento delle definizioni riportate nel D.Lgs n. 116 del 03/09/2020;
• Eliminazione del concetto di rifiuto speciale assimilato agli urbani vista l'eliminazione dei criteri relativi ai rifiuti assimilati nel nuovo D.Lgs n. 116 del 03/09/2020;
• Recepimento delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 116 del 03/09/2020 in merito alle opzioni per il conferimento delle utenza non domestiche con particolare riferimento a:
> Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
> Per questa facoltà è previsto che il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il 30 giugno, con decorrenza dall'01/01 dell'anno successivo, allegando specifica documentazione;
> L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli;
> Per il solo anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 01/01/2022.
> In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il 30 giugno dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
> Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
> Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
o Gli agriturismi, in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30.06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01.01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta.

• Recepimento delle disposizioni del D.Lgs n. 116/2020 con esclusione dalla superfici tariffabili:
> delle superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
> le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile, comprese le attività connesse, e della pesca;
• Introduzione dell'obbligo da parte dell'utente di ritirare i contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Con l'introduzione che per in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo, le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta, se in favore dell'utente.
• Modifica dell'articolo relativo alla Tariffa Temporanea con la sua eliminazione per quanto riguarda le attività mercatali per le quali è stato istituito da normativa di settore il Canone Unico;
• Vengono mantenute tutte le Riduzioni alla tariffa previste con la specifica che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, la riduzione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro comune o a indirizzo differente del medesimo Comune);
• Viene inserite una modifica per quanto riguarda le modalità di versamento e sollecito di pagamento con la quale la richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta a differenza di quanto accadeva prima che doveva essere presentata prima della scadenza della bolletta stessa.
Queste le modifiche sostanziali poi sono stati spostati commi in diversi articoli, modificati i titoli degli articoli stessi proprio per recepire tutte le modifiche normative e per rendere sempre più il Regolamento Comunale conforme ai Regolamenti Tipo emanati da IFEL e ANUTEL nel principio di arrivare ad un regolamento standard per tutti i Comuni.

 

 

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