PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Chiarimenti su procedure e verifiche
Le valutazioni di agibilità a seguito degli eventi sismici
01-06-2012 / Giorno per giorno
(Nota a cura del Settore Pianificazione Territoriale)
In questi giorni, a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici, stanno giungendo agli uffici comunali numerose richieste di sopralluogo per la verifica della sicurezza degli immobili. Attraverso tale visita, che deve essere condotta in tempi molto ristretti, un tecnico comunale e un rappresentante di un ordine professionale (geometra, architetto o ingegnere) sono tenuti a dare velocemente risposte sullo stato della struttura a partire da elementi conoscitivi immediatamente acquisibili sul posto e dall'interpretazione degli stessi.
Questo primo controllo tuttavia, anche se concluso con una valutazione di 'agibilità', non costituisce un'analisi di sicurezza, né la sostituisce, non è di carattere definitivo ma temporaneo. Ricordiamo al proposito quanto riporta la norma: 'La valutazione di Agibilità in emergenza Post-Sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili- volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana'. (DPCM 5-5-2011). Pertanto, affinché l'immobile recuperi tutta la sua potenzialità occorrerà provvedere ai necessari lavori di ripristino delle murature danneggiate.
Nella situazione in cui, invece, emerga che l'immobile non è del tutto agibile farà seguito a cura di uno staff tecnico più competente e appositamente formato per tali valutazioni, un ulteriore sopralluogo per valutare il grado di lesioni dell'immobile e procedere alla compilazione della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica).
Le valutazioni di agibilità desunte dalla scheda di primo livello e dalla scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) non hanno quindi e non possono avere le caratteristiche proprie della Conformità Edilizia-Agibilità come stabilito dall'art. 21 L.R. n. 31 del 25 novembre 2002.