FERRARA BUSKERS FESTIVAL 2009 - Disposizioni per gli esercizi commerciali sulla vendita di bevande
25-08-2009 / Giorno per giorno
Relativamente all'ordinanza sulle modalità di vendita delle bevande in occasione del Ferrara Buskers Festival, il servizio Attività Produttuve e Commercio del Comune ha emesso oggi, martedì 25 agosto, una rettifica - interpretazione. Questo il testo integrale.
SETTORE AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
OGGETTO
Rettifica - interpretazione della propria ORDINANZA P.G. N. 67321 DEL 30.07.09 relativamente al divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo durante il Ferrara Buskers Festival - edizione 2009.
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza in oggetto, nella quale, tra l'altro, si vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro o metallo durante il periodo della manifestazione Buskers Festival - dal 22 al 30 Agosto 2009 - negli orari previsti dal programma, sia nei giorni feriali che festivi - a tutti gli esercizi di somministrazione (compresi i circoli), agli esercizi commerciali a posto fisso o su area pubblica ed agli esercizi di vendita ambulante dislocati nel centro cittadino ed immediatamente a ridosso dello stesso (area sottomura di Via Bologna);
Considerate le problematiche emerse nei primi giorni della manifestazione, relative all'interpretazione del divieto alla somministrazione delle bevande in contenitori di vetro o metallo, si ritiene necessario precisare che la somministrazione in vetro è vietata qualora il cliente non consumi seduto in "distesa" o all'interno del pubblico esercizio;
Ritenuto, pertanto di interpretare in tal senso il divieto relativo alla somministrazione in vetro e di rettificare come sotto specificato l'ordinanza di cui sopra, in forza dei poteri previsti all'art. 54 - comma 4 - del D.Lgs n. 267/2000 e considerate le definizioni di cui agli artt 1 e 2 del D.M. 5 Agosto 2008;
Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento;
O R D I N A
per i motivi di cui in premessa, a rettifica ed interpretazione del divieto di somministrazione contenuto nella propria ordinanza ORDINANZA P.G. N. 67321 DEL 30.07.09, concernente disposizioni in vigore per tutta la durata della manifestazione denominata Ferrara Buskers Festival, dal 22 al 30 Agosto 2009, quanto segue:
è vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda contenuta nei recipienti di vetro o metallo, qualora il cliente non consumi seduto in distesa o all'interno del pubblico esercizio durante il periodo della manifestazione Buskers Festival - dal 22 al 30 Agosto 2009 - negli orari previsti dal programma, sia nei giorni feriali che festivi - a tutti gli esercizi di somministrazione (compresi i circoli), agli esercizi commerciali a posto fisso o su area pubblica ed agli esercizi di vendita ambulante dislocati nel centro cittadino ed immediatamente a ridosso dello stesso (area sottomura di Via Bologna);
RESTA FERMO il divieto di vendita per asporto delle bevande in contenitori di vetro o metallo ed ogni altra disposizione contenuta della ordinanza P.G. n. 67321 del 30.07.09. e successiva integrazione .
LA VIOLAZIONE alle prescrizioni relative alla suddetta ed alla presente ordinanza e' soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500, come determinato con il provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 15/67752 del 4.08.09.
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(nota pubblicata da Cronacacomune)
Dal 22 al 31 agosto, in occasione della 22ª edizione del Ferrara Buskers Festival, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le pizzerie al taglio potranno prolungare il proprio orario di apertura fino alle 3 del giorno successivo, mentre gli esercizi commerciali entro i 250 mq. di superficie di vendita, ubicati anche al di fuori della cerchia muraria, potranno rimanere aperti fino alle 24.
Per tutta la durata della manifestazione e negli orari previsti dal programma sarà invece vietato ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione (compresi i circoli), ubicati nel centro cittadino e nel sottomura, vendere bevande per asporto di qualunque genere contenute in recipienti metallici o di vetro. Lo stesso divieto sarà valido anche per gli esercizi commerciali a posto fisso o su area pubblica e per gli esercizi di vendita ambulante.