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POLITICHE ABITATIVE - Sottoscritta in Municipio la nuova intesa tra le organizzazioni del settore

Contratti di locazione concertati: per fronteggiare la crisi un nuovo accordo a beneficio di inquilini e proprietari

01-03-2013 / Giorno per giorno

Si propone di far fronte alle esigenze di proprietari immobiliari e inquilini, alle prese con i problemi dell'attuale situazione del mercato, l'accordo relativo ai contratti di locazione concertati che è stato sottoscritto e depositato stamani in Municipio dalle principali organizzazioni ferraresi del settore: Asppi, Sicet, Sunia, Uniat e Unioncasa.
Il testo sostituisce quello del 2004 introducendo una serie di novità, tra cui una riduzione fra il 5% e il 15% dei canoni di locazione per la maggior parte delle zone del territorio comunale di Ferrara.
Soddisfazione per l'intesa raggiunta è stata espressa dai rappresentanti di tutte le organizzazioni firmatarie, oltre che dall'assessore comunale con delega al Servizio Abitazioni, Chiara Sapigni, che ha elogiato l'impegno dei vari soggetti per l'adozione delle diverse innovazioni. "Di particolare rilievo - secondo l'assessore - è l'introduzione di forme di conciliazione e mediazione tra inquilini e proprietari per evitare di ricorrere al tribunale in caso di contenziosi. Così come la clausola secondo la quale se, durante il periodo della locazione, il Comune di Ferrara dovesse deliberare l'azzeramento o la riduzione dell'Imu per i contratti concertati la metà della somma risparmiata dal proprietario sarà riconosciuta all'inquilino come acconto sul canone del mese successivo a quello della dichiarazione dei redditi".


(Comunicato a cura delle organizzazioni sindacali firmatarie)
Le Organizzazioni Sindacali della proprietà e dell'inquilinato più rappresentative sul territorio del Comune di Ferrara, Asppi, Sicet, Sunia, Uniat e Unioncasa hanno concordato e depositato, a disposizione della cittadinanza, l'accordo previsto dal terzo comma dell'art. 2 della legge 431/98 sia per i contratti concertati ad uso abitativo che per gli usi transitori e per gli studenti universitari, che verranno proposti, dopo il necessario adattamento, ai Comuni più importanti della provincia ferrarese.
Rispetto ai precedenti accordi, depositati il 16 aprile 2004, sono stati introdotti i nuovi valori per metro quadro degli alloggi riducendoli e adeguandoli alla situazione dell'attuale mercato locativo del centro storico, delle zone di pregio, fuori mura e periferia, lasciando invariati i valori del forese e delle zone agricole, che sono stati ritenuti adeguati alle condizioni del momento economico.
Si è in specie tenuto in considerazione:
- delle caratteristiche delle nuove abitazioni costruite al di fuori delle mura cittadine, in complessi uniformi;
- delle ristrutturazioni operate nel centro storico;
- della collocazione stradale (stradario) sia nella città che nelle frazioni, basando la differenziazione del canone anche in funzione della superficie utile calpestabile degli alloggi;
- della presenza di accessori esclusivi o comuni, secondo apposite tabelle particolareggiate e con un modello di calcolo dell'affitto determinato dalle tariffe delle diverse zone omogenee in funzione delle caratteristiche dell'alloggio, degli adempimenti tra proprietario e conduttore e per il riparto degli oneri accessori.
Sono state apportate alcune novità modificative dei precedenti accordi:
a) per i contratti concertati di cui ai commi 3 e 5 è stata stabilita la proroga tacita della durata di 3 anni dopo il decorso della durata minima legale dei 3 anni più 2, secondo la più recente giurisprudenza;
b) aggiornamento dell'Accordo provinciale fra le OO.SS. del 14/12/1996 per la suddivisione degli oneri accessori fra le parti (ritinteggiatura vani ingresso e scale a carico del conduttore per il 50% rispetto all'80% precedente; eliminazione delle muffe alle pareti interne dei locali affittati a carico del locatario) e del D.M. 10774/02 (allegato G), in funzione delle nuove metodologie tecniche d'intervento, per il controllo del livello dell'acqua nella caldaia di riscaldamento a carico dell'inquilino, al posto della manutenzione del rivestimento refrattario (non più esistente);
c) onde evitare la necessità di rivolgersi a un costoso e lungo contenzioso per la risoluzione dei contrasti sulla determinazione del canone più corretto, per la giusta interpretazione delle clausole contrattuali e per la suddivisione degli oneri accessori è stata istituita una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica (ex art. 6 D.M. n. 10774/2002) a cui dovranno adire le parti per tentare una conciliazione, assistiti dagli esperti nominati dalle Associazioni della proprietà e dell'inquilinato;
d) per le questioni attinenti l'esecuzione delle clausole contrattuali (salvo la procedura ordinaria di sfratto) e nell'ipotesi di mancata conciliazione davanti alla Commissione, le parti, prima di rivolgersi al giudice ordinario, dovranno adire l'Istituto della Mediazione onde ridurre i tempi ed i costi della procedura;
e) ognuno potrà autonomamente richiedere ad ogni Organizzazione Sindacale della proprietà o dell'inquilinato, stipulante l'accordo, il calcolo corretto del canone e la corretta rispondenza delle clausole agli Accordi depositati;
f) onde evitare l'elusione dall'obbligo dell'utilizzo della contrattazione depositata, si è introdotto il divieto di redazione del contratto non conforme a quanto depositato, come pure il divieto di rinnovo tacito dei contratti transitori di cui art. 5 comma 1 Legge n.. 431/98.
Si sottolinea come rispetto al precedente accordo del 2004 per la maggior parte delle zone si sono ridotti i canoni di locazione dal 5% al 15%, tenuto conto dell'attuale andamento recessivo del ciclo immobiliare, nonostante l'intervenuta svalutazione monetaria del 19%, e del notevole aumento della tassazione sugli immobili.
E' stata determinata una modesta rivalutazione (4%) per le unità immobiliari poste nelle zone fuori mura e periferia con superficie compresa fra i mq. 61 e 100, che sono le prevalenti nelle contrattazioni e che per la loro tipologia, categoria e massima classe catastale (A/3 Classe 3) e garage (C/6 Classe 4), costruiti da circa 40 anni, sono soggette ad una imposta IMU variabile dal 100% al 110% rispetto alla precedente imposta ICI, dovuta al forte incremento del moltiplicatore IMU (1,05x60) e della relativa aliquota (9‰) che comporta valori immobiliari imponibili fuori da qualsiasi realtà economica rispetto al comune mercato edilizio attuale.

 

L'accordo e i relativi allegati saranno consultabili sul sito www.comune.fe.it

 

Immagini scaricabili:

Accordo contratti locazione

Allegati scaricabili: